Utente:Beatrice.Magri12/Caso d'uso

Registrazione degli atti in caso d’uso

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Attraverso il deposito degli atti all’Agenzia delle Entrate competente e nel rispettivo onere di pagamento dell’imposta di registro, si verifica la registrazione dell’atto.

La registrazione di un atto ha diverse utilità. Tra le più importanti ritroviamo il fatto che dia data certa a quell’atto e che soprattutto ne accerti la sua esistenza. Non per tutti gli atti sussiste un obbligo di registrazione come ad esempio per il contratto di locazione ad uso abitativo. Alcuni vengono registrati volontariamente come il regolamento di condominio e altri in caso d’uso. Un atto soggetto a registrazione in caso d’uso è ad esempio la locazione e l’affitto di immobili che non è stata formata da scrittura privata autenticata o atto pubblico che abbia una durata che non superi i 30 giorni complessivi nell’anno[1].

Per gli atti soggetti a registrazione, questa può avvenire o in termine fisso [2]o in caso d’uso. Nel primo caso la registrazione di un atto va richiesta entro un lasso di tempo predefinito affinché avvenga. La registrazione degli atti in caso d’uso invece ha caratteristiche diverse.

Questa avviene solo a seguito del deposito dell’atto. Ciò esprime bene il concetto della non obbligatorietà della registrazione di questi particolari atti fino a quando non sia necessaria al contribuente per le finalità previste dalla legge.

L’art. 2 del R.D n.3269/1923 “Approvazione del testo di legge del Registro” fu la prima norma ad introdurre la registrazione obbligatoria di alcuni atti in caso d’uso. La normativa alla quale oggi facciamo riferimento è l’articolo 6 del d.p.r. N.131/86 [3]:”Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”

Sempre nel d.p.r. N.131/86 viene specificato il fatto che l’imposta applicata ad un atto soggetto a registrazione in caso d’uso sarà decisa in relazione al momento della richiesta della registrazione dell’atto.

Nell’imposta di bollo

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In ambito di fiscalità la terminologia caso d'uso varia da tributo a tributo.

Nell'imposta di bollo, cioè quell’imposta indiretta che tocca i consumi che ha la sussistenza di un atto, di un documento o di un registro redatto in forma scritta come presupposto, l'evento collegato al caso d'uso è individuato nella presentazione dell'atto all'Ufficio del Registro per la registrazione. Per cui la tassazione in caso d'uso in materia di imposta di bollo comporta che gli atti, i documenti, e i registri indicati nella parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 [4](modificata dal D.M. 20/8/1992) siano soggetti a tale obbligo fiscale solo quando presentati all'Ufficio del Registro: in altre parole per gli atti, i documenti e i registri in questione l'imposta di bollo non deve essere corrisposta al momento in cui gli stessi sono formati, ma solo quando siano sottoposti alla formalità della registrazione.

L’imposta di bollo colpisce il documento, quindi a prescindere che esso sia viziato nullo o annullabile, l’imposta è dovuta.

È da evidenziare inoltre che dall'operatività di tale obbligo fiscale deriva che l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento della stessa utilizzazione dell'atto e non al momento della conclusione dell'atto medesimo.

Nell’ imposta di registro

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Nell'imposta di registro la normativa di riferimento è l’Art.6 d.P.R. si intende per uso l'utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero nel momento in cui l'atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non sia obbligatorio per legge o regolamento.

Problemi applicativi

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L’art.6 del d.p.r. N.131/86 non è chiaro a proposito di quelli che sono gli elementi costitutivi dell’istituto e del loro campo di applicazione. Questa incertezza ha portato la dottrina ad elaborare svariate teorie in merito a questi elementi, in particolare lo scopo perseguito da colui che deposita o la volontarietà del deposito.

La prima teoria elaborata dalla dottrina e che al momento riscuote il maggior successo è quella che vede lo scopo perseguito da colui che deposita come elemento costitutivo del caso d’uso. Al centro di questa elaborazione c’è lo scopo, quindi l’intenzione con la quale si deposita e l’aspettativa che dal deposito stesso derivino gli effetti perseguiti inizialmente.

Nel secondo caso invece, è elemento costitutivo del caso d’uso proprio il carattere della “volontarietà” che il soggetto possiede rispetto all’azione di depositare l’atto. Secondo questa teoria il deposito dovrebbe presupporre l’azione volontaria di chi procede alla consegna. Questo comporta che nel caso in cui il soggetto fosse sollecitato da un ordine o da un invito dell’Ufficio e quindi procedesse al deposito in una maniera non volontaria a tutti gli effetti, si ricadrebbe fuori dall’ambito di applicazione del caso d’uso. Questa seconda opinione della dottrina non è soddisfacente perché è troppo restrittiva in merito al concetto di “deposito” e lascia fuori dal campo di applicazione del caso d’uso i depositi non spontanei.

Bibliografia

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  • E. Manoni, “Enunciazione e caso d'uso nell'imposta di registro”, Milano, n. 19, 2018, p. 1848
  • A. Montesano, B. Iannello, “Imposte di registro ipotecaria e catastale”, Milano, 2009, p. 34
  • Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), D.P.R. 26 aprile 1986, n.131

Sitografia

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  1. ^ Avv Alessandro Gallucci, Che cosa vuol dire registrazione in caso d'uso?, su Condominioweb.com. URL consultato il 3 aprile 2022.
  2. ^ Che cosa significa registrazione in caso di uso in un contratto. Spiegazione completa, su Businessonline.it, 13 febbraio 2021. URL consultato il 3 aprile 2022.
  3. ^ Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Atto Normativo, su def.finanze.it. URL consultato il 3 aprile 2022.
  4. ^ Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 3 aprile 2022.