Utente:Carlomorino/Consiglio dei deputati

Riconducibile alla moderna camera dei deputati, il Consiglio dei Deputati era un organo legislativo di norma molto più ampio rispetto all'Alto Consiglio. Esso era composto essenzialmente dalla media di un deputato ogni 30 000 abitanti dello Stato.

Potevano essere eletti a tale consiglio:

  • Gli iscritti al censo con un capitale di 3000 scudi
  • Quanti pagano al governo una tassa fissa di 100 scudi annui
  • I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei collegi disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.
  • I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni.
  • I membri dei Consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.
  • I laureati ad honorem nelle università dello Stato.
  • I membri delle camere di commercio.
  • I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

Per essere eletti era necessario possedere 30 anni di età minima, il pieno diritto di esercizio dei diritti civili, il professare la religione cattolica (la quale era tra l'altro condizione necessaria per godere della cittadinanza e perciò anche dei diritti politici). La durata in carica di ciascun deputato e del presidente era di quattro anni.

Non essendo garantito il diritto universale di votazione ed essendo tale organismo governativo elettorale, gli elettori dovevano rientrare nelle seguenti categorie per avere diritto di voto:

  • I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni: i sindaci degli appodiati.
  • Gli iscritti al censo con un capitale di 300 scudi
  • Quanti pagano al governo una tassa diretta di 12 scudi annui
  • I membri dei collegi, della facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.
  • I membri dei Consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.
  • I laureati ad honorem nelle università dello Stato.
  • I membri delle camere di commercio.
  • I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

Gli elettori dovevano possedere 25 anni di età minima, la residenza nello Stato Pontificio, il pieno diritto di esercizio dei diritti civili e professare la religione cattolica.


Bibliografia modifica

+ Raffaele Giovagnoli, Ciceruacchio e Don Pirlone: ricordi storici della rivoluzione, Forzani, 1894, p. 549.