Pagina Elusione fiscale

La riforma del 2015 ha anche portato all’equiparazione delle condotte elusive e abusive, che invece prima erano considerate due fattispecie distinte. Infatti, la nuova formulazione dell'art 10 bis[1] ha sancito l’irrilevanza penale di entrambe e ha superato così il dibattito giurisprudenziale precedente sulla rilevanza penale dell'abuso del diritto. Prima del 2015 si riteneva che fossero penalmente rilevanti soltanto i comportamenti elusivi e non quelli abusivi. Si trattava, però, di una ricostruzione fondata su norme sì presenti nel nostro ordinamento, ma per fini diversi da quelli penali.

All’interno di questa stessa riforma si colloca anche il decreto legislativo 158/2015 che revisiona il sistema delle sanzioni penali ed amministrative per le violazioni della legge fiscale. Esso si compone di tre titoli: il titolo I riguarda la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, il titolo II la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo e il titolo III la decorrenza degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie.[37]

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Pagina Statuto del contribuente

Questa riforma mira a superare l’ambigua distinzione tra elusione e abuso del diritto. Ciò è avvenuto tramite un’esplicita equiparazione dei due concetti e con la conseguente abrogazione dell’art 37 bis D.P.R 600/1973[2].

Un’altra innovazione è la previsione espressa di irrilevanza penale delle condotte abusive/elusive, che sono sanzionate amministrativamente.

Nel quadro normativo post riforma del 2015, i rapporti tra il campo di applicazione dell’abuso del diritto e l’intervento penale sono improntati alla “mutua esclusione”[3]. Questo significa che se la condotta dell’agente è suscettibile di responsabilità penale, allora non potrà essere contestato l’abuso del diritto, il quale potrà essere punito solo con sanzioni amministrative. Del resto, tale impostazione, sebbene contestata da parte della dottrina, viene confermata anche dal testo della riforma dei reati tributari.

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  1. ^ Legge 27/07/2000 n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
  2. ^ D.P.R 29/09/1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
  3. ^ F. Donelli, “Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art 10 bis dello Statuto del contribuente”, in Diritto penale contemporaneo, 2015.

Pagina Elusione fiscale

Il titolo I interviene soprattutto sul d.lgs 74/2000 mettendo in luce l’intento depenalizzante del legislatore: da un lato vi è un innalzamento delle soglie di punibilità, dall’altro lato l’intervento è ben bilanciato dall’introduzione di norme che hanno inasprito alcune delle sanzioni penali.

Una delle conseguenze rilevanti del decreto è l’innalzamento delle soglie di punibilità. In particolare, tale modifica è stata applicata al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis d.lgs 74/2000: la soglia di punibilità è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta.

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