Utente:Christian Colangelo/Calcolo della busta (parte teorica)


La busta paga è un documento che il datore di lavoro deve necessariamente presentare ad ognuno dei suoi lavoratori dipendenti. E' composta da una parte iniziale contenente i dati identificativi del datore di lavoro o della società e del lavoratore dipendente, da una seconda parte nella quale è inclusa la posizione INPS e INAIL, la qualifica e il livello d'inquadramento riguardanti il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che stabilisce l'importo della distribuzione base determinato secondo ore o giorni di lavoro effettivo, inclusi infortuni, straordinari, anzianità, malattia o maternità, e da una terza parte che contiene i contributi INPS, l'IRPEF, le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni d'imposta per reddito di lavoro dipendente.

La base imponibile modifica

I contributi sociali dei lavoratori dipendenti vengono trattenuti dall'impresa e, in occasione della liquisdazione delle retribuzioni, versati all'INPS. La vigente normativa stabilisce che la base imponibile contributiva venga determinata facendo riferimento alla normativa fiscale. La base imponibile per il calcolo dei contributi sociali è costituita da tutte le somme e i valori in genere (relativi a beni e servizi) maturati nel periodo di rifermento in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Essa viene determinata, a differenza della normativa fiscale, con il criterio della competenza (somme e valori maturati nel periodo di riferimento).Tuttavia, non fanno parte della base imponibile contributiva:

  • le somme a carico degli istituti previdenziali e assistenziali erogate tramite il datore di lavoro, come, per esempio, gli assegni per il nucleo familiare, le indennità di malattia e maternità, l'indennità di Cassa integrazione guadagni;
  • il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente (TFR).

L'assegno per il nucleo familiare modifica

L'assegno per il nucleo familiare è un elemento aggiuntivo della retribuzione dei lavoratori dipendenti il cui importo è in funzione del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare stesso. Viene erogato dall’INPS, ma anticipato dal datore di lavoro, ogni mese in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione). Per ottenerlo, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat. L’importo dell’assegno dipende da tre fattori:

  • il numero dei componenti della famiglia;
  • il reddito del nucleo familiare;
  • le fasce di reddito stabilite dalla legge.

Il nucleo familiare modifica

Il nucleo familiare è costituito dai coniugi (con eccezione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai figli e dagli equiparati (per esempio i figli adottivi) di età inferiore ai 18 anni. Non si computano al nucleo familiare i figli maggiorenni, anche se studenti, anche se a carico. Fanno eccezione le famiglie con più di tre figli di età inferiore ai 26 anni, dove questi ultimi, se studenti o apprendisti, si conteggiano nel nucleo familiare fino al compimento dei 21 anni. Non sussistono invece limiti di età se i figli e gli equiparati si trovano nella permanente impossibilità di dedicarsi al lavoro a causa di infermità fisica o mentale. A uno stesso nucleo familiare non viene corrisposto più di un assegno. Quindi, se l'assegno viene conteggiato nella busta paga di un coniuge, non può essere attribuito anche in quella dell'altro.

Il reddito familiare modifica

Il reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno, è costituito dalla somma dei redditi del lavoratore e dei componenti della famiglia assoggettati all’Irpef, conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (ad esempio: con riferimento al periodo che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, il richiedente dovrà dichiarare i redditi del nucleo familiare dell’anno 2015). Sono compresi tra i redditi rilevanti per aver diritto all’assegno per il nucleo familiare:

  • tutti i redditi percepiti sia in Italia che all’estero derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da prestazioni temporanee, compresi gli arretrati a tassazione separata, le borse di studio, gli assegni di ricerca, i redditi da contratti di collaborazione a progetto o co.co.pro, l’assegno di mantenimento del coniuge;
  • i redditi di qualsiasi natura, derivanti ad esempio da lavoro autonomo, da fabbricati e da terreni;
  • i redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio gli interessi su titoli o su depositi bancari e postali), se di importo superiore a euro 1.032,91.

L’importo da erogare viene stabilito sulla base della fascia di reddito a cui appartiene il contribuente, al numero dei componenti della famiglia e a specifiche TABELLE legate alle varie tipologie di nucleo familiare Sono esclusi dal calcolo del reddito:

  • il TFR;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni di guerra e quelle tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento e di trasferta;
  • l’assegno di mantenimento dei figli.

L’assegno per il nucleo familiare NON SPETTA quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.


Addizionale Regionale e Comunale modifica

Le addizionali regionali e comunali Irpef sono imposte sul reddito da versare alle Regioni e ai Comuni.Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti, sia che siano residenti che non lo siano, che nell’anno di riferimento debbano pagare l’Irpef. Se l’Irpef non è dovuta sia per effetto delle detrazioni spettanti che per crediti d’imposta,allora non devono essere versate neanche le addizionali regionali e comunali.Su quale base imponibile si calcolano le addizionali regionali e comunali? La base imponibile per il calcolo è costituita dal reddito dichiarato ai fini Irpef al netto delle deduzioni e della rendita per l’abitazione principale con le sue relative pertinenze.Per effettuare il calcolo bisogna applicare l’aliquota fissata dalla propria regione e del proprio Comune di residenza al reddito imponibile.Per i percettori di busta paga,quindi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, le addizionali regionali e comunali sono determinante dal sostituto di imposta o dall’ente che eroga la pensione, nel momento che vengono effettuati i conguagli relativi a questi redditi.Per i contribuenti che invece hanno redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, il pagamento delle addizionali regionali e comunali avviene in sede di dichiarazione dei redditi.Solitamente i dipendenti trovano le addizionali regionali e comunali rateizzate in busta paga in 9,10 o 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio Irpef. Le aliquote applicate al reddito sono definite dai diversi comuni e dalle diverse regioni.Per le addizionali regionali il limite di applicazione è del 1,40% mentre le addizionali comunali,che vengono fissate da ogni comune entro il 15 dicembre, hanno un’aliquota dello 0,8% cui i diversi comuni possono decidere di sommare un’ulteriore percentuale massima dello 0,30%.


Detrazione da lavoro dipendente modifica

Le detrazioni da lavoro dipendente sono previste dal Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e spettano alla formazione del reddito complessivo oppure i compensi per collaborazione a giornali o per le borse di studio. Le detrazioni da lavoro dipendente si applicano in maniera inversamente proporzionale: più espansivo sarà il reddito e minore sarà l’importo delle detrazioni spettanti. Inoltre la misura della detrazione è rapportata al reddito complessivo e se il tipo di lavoro è a tempo determinato oppure indeterminato. Le detrazioni si calcolano quindi a fasce di reddito. Queste sono le fasce su cui calcolarle:

1-Reddito tra 0 e 15.000 euro

2-Reddito tra 15.001 e 28.000 euro

3- Reddito tra 28.001 e 55.000 euro

4-Reddito tra 55.001 e 75000 euro

5-Reddito superiore ai 75000 euro

Il testo unico delle imposte sui redditi modifica

Il TUIR, ovvero il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è il testo che in Italia regolamenta la disciplina riguardante la tassazione dei redditi per tutti le tipologie di contribuenti, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di società. È stato introdotto nell’ordinamento italiano dal D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 ed è in costante aggiornamento per poter disciplinare nel miglior modo possibile tutti gli aspetti legati alla produzione e tassazione del reddito. Il Testo Unico è suddiviso in quattro titoli: Il primo è interamente dedicato alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il secondo è relativo alla disciplina dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Il terzo tratta di disposizioni comuni relative principalmente ad operazioni di carattere straordinario e ad operazioni di carattere internazionale. Il quarto titolo racchiude al suo interno le c.d. “Disposizioni varie, transitorie e finali”. Ogni titolo poi al suo interno è stato suddiviso in Capi e in Articoli come segue:

Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche

  • Capo I – Disposizioni generali (artt. 1-24)
  • Capo II – Redditi fondiari (artt. 25-43)
  • Capo III – Redditi di capitale (artt. 44-48)
  • Capo IV – Redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52)
  • Capo V – Redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54)
  • Capo VI – Redditi di impresa (artt. 55-66)
  • Capo VII – Redditi diversi (artt. 67-71)

Titolo II – Imposta sul reddito delle società

  • Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali (artt. 72-80)
  • Capo II – Base imponibile società/enti commerciali residenti (artt. 81-142)
  • Capo III -Enti non commerciali residenti (artt. 143-150)
  • Capo IV – Società ed enti commerciali non residenti (artt. 151-152)
  • Capo V – Enti non commerciali non residenti (artt. 153-154)
  • Capo VI – Base imponibile per alcune imprese marittime (artt. 155-161)

Titolo III – Disposizioni comuni

  • Capo I – Disposizioni generali (artt. 162-164)
  • Capo II – Redditi prodotti all’estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)
  • Capo III – Operazioni straordinarie (artt. 170-177)
  • Capo IV – Operazioni straordinarie fra soggetti di diversi stati membri UE (artt. 178-181)
  • Capo V – Liquidazione volontaria e procedure concorsuali (artt. 182-184)

Titolo IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 185-191)

Bibliografia modifica

Collegamenti esterni modifica