migliorare e integrare la sezione relativa al diritto all'oblio della voce italiana sul GDPR:

https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati#Diritto_alla_cancellazione,_limitazione_e_rettifica

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Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Diritto all'oblio.

Il cosiddetto diritto all'oblio, riconosciuto nel diritto dell'UE dalla sentenza Google Spain del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è ora formalmente previsto dall'articolo 17 del GDPR[1].

L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (data subject) ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste, e a condizioni determinate, che ricomprendono le seguenti fattispecie:

  • a) in caso di esaurimento delle finalità per cui sono stati raccolti;
  • b) in caso in cui l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
  • c) in caso in cui l'interessato abbia fatto opposizione al trattamento;
  • d) in caso in cui il trattamento dei dati sia illecito;
  • e) quando ciò è previsto in base a un obbligo di legge previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
  • f) in caso di soggetti minorenni.

L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (articolo 12, paragrafo 2).

A rafforzare le tutele dell’interessato, e questa è una novità introdotta dal GDPR[2], il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).[3]

Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato, rendendo necessario il trattamento dei dati[4]:

  • a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  • b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
  • d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
  • e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 17, l'articolo 21 prevede il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nei casi in cui non prevale un interesse legittimo del titolare (art. 21, paragrafo1), e nel caso in cui i dati siano trattati a fini di profilazione e di pubblicità mirata ("marketing diretto" art. 21 paragrafo 2)[5].

Note modifica

  1. ^ Reg. 2016/679, art.17
  2. ^ Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità | Agenda Digitale, in Agenda Digitale, 20 febbraio 2018. URL consultato l'8 giugno 2018.
  3. ^ Reg. 2016/679, art. 19
  4. ^ Reg. 2016/679, art.17 comma 3
  5. ^ Reg. 2016/679, art.17 e art. 21

Bibliografia modifica