Utente:Martinmartinc4/Sandbox

Testo dell'articolo

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"L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."

La libertà sindacale

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I sindacati sono associazioni volontarie aventi lo scopo di difendere gli interessi professionali della categoria che rappresentano, quindi possono rappresentare sia i lavoratori che i datori di lavoro.
Con la libertà sindacale si intende la facoltà o il diritto di costituire associazioni sindacali: il cittadino deve essere libero di potervi aderire o di uscirne senza limitazioni. E deve essere garantita anche un’autonomia dai pubblici poteri.
Per quanto riguarda le basi giuridiche di questa libertà, dobbiamo distinguere tra:
• le fonti internazionali;
• le fonti del diritto dell’Unione europea;
• le fonti nazionali.

Tra le prime, il ruolo predominante è svolto dalle convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del lavoro).
La convenzione del 1948 vieta qualunque disturbo dell’autorità pubblica nell’esercizio dei diritti sindacali, quella 1949 interviene sui rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, stabilendo il diritto dei primi a non essere discriminati per ragioni sindacali.
Un’altra fonte fondamentale è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il cui articolo 11, rubricato “Libertà di riunione e associazione”, tra le fonti del diritto europeo si trova la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE). Nella Carta trovano riconoscimento la libertà di associazione - sindacale, la negoziazione collettiva e il diritto di azione collettiva (sciopero e serrata).
Tra le fonti nazionali, infine, vi sono l’art 39 c. 1 Cost. e i titoli II e III dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970).

Storia dei sindacati

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Le prime forme di sindacati sono le Trade Unions, Associazioni sorte in Gran Bretagna tra 18° e 19° secolo per iniziativa di lavoratori specializzati, con lo scopo di difendere le proprie prerogative professionali, minacciate dallo sviluppo del sistema di fabbrica.
I sindacati contemporanei nascono verso la metà dell'Ottocento in Gran Bretagna, come reazione degli operai scatenate dalle condizioni di lavoro disumane. In tale quadro di sfruttamento sorsero le Trade Unions, unioni di lavoratori che si battevano nelle piazze e in Parlamento, per i diritti dei loro associati.
L'abolizione di queste leggi repressive diede un vigoroso impulso all'associazionismo operaio, tanto che nel 1833 si costituì il Grand National Consolidated Trade Unions. Tuttavia il diritto di associazione venne riconosciuto pienamente nel 1906 dal Trade Disputes Act. Il numero degli iscritti continuò a crescere rapidamente (8 milioni nel 1920). Una certa involuzione si ebbe a cominciare dal 1926, in particolare quando un altro Trade Disputes Act pose serie limitazioni alle vertenze sindacali, ma un nuovo impulso alle trade union si ebbe dopo la grande crisi economica (1929-33). L'apice delle trade union si ebbe negli anni dal 1960 al 1980, quando il numero degli iscritti toccò i 12 milioni. Ma la crisi economica del 1980-83 ha radicalmente mutato il quadro sociale del Regno Unito. La chiusura di centinaia di imprese e lo spostamento del potere economico dalle industrie ai servizi hanno fatto cadere il numero degli iscritti al di sotto dei 10 milioni e gettato le trade union in una crisi senza precedenti. Sono 58 i sindacati che vi sono affiliati in rappresentanza di circa 6.2 milioni di iscritti.