IL LEGITTIMO RISPARMIO D'IMPOSTA

Il legittimo risparmio d’imposta è il meccanismo, previsto dall’ordinamento italiano, secondo cui il contribuente può scegliere diversi regimi opzionali e anche operazioni che comportino un diverso onere fiscale.


DPR 600 DEL 1973

Questo istituto non è una novità nell’ordinamento italiano poiché era già contemplato nella “Relazione di accompagnamento all’introduzione dell’art.37 bis d.p.r. del 1973” [1]. La suddetta relazione collega i vari criteri per valutare la legittimità del legittimo risparmio d’imposta: il risparmio d’imposta è lecito se la normativa applicata dal contribuente è di pari grado rispetto alle altre normative che portano ad uguali risultati. Il criterio di valutazione della legittimità è il risultato ottenuto dalla scelta attuata dal contribuente, se il risultato è disapprovato dall’ordinamento tributario (quando non sono previste forme di risparmio fiscale) allora il risparmio d’imposta sarà illegittimo.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L’istituto del risparmio d’imposta è stato poi inserito definitivamente nello Statuto del Contribuente, precisamente all’art.10 che recita: “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. Quindi, non c’è un meccanismo elusivo se la scelta che attua il contribuente è tra varie norme di pari dignità, tutte previste e riconosciute dall’ordinamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE  

Anche l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di raggiugere un vantaggio fiscale qualificabile come legittimo risparmio d’imposta e lo ha fatto in una circolare, la n.26/E del 2016, e due risoluzioni, la n.93/E e la n.101/E. Un esempio di risparmio d’imposta, previsto dalla risoluzione n.101/E del 2016, si ha nel caso in cui una società che detenga beni che non rientrano nella trasformazione agevolata (prevista dalla legge 208/2015) effettui prima una scissione parziale mantenendo in capo alla società scissa i beni non rientranti nell’agevolazione, e in un secondo momento provveda alla trasformazione in una società semplice ottenendo così dei vantaggi fiscale.[2] In particolare, la circolare n.26/E del 2016 recita: “il cambiamento di destinazione d’uso, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio d’imposta non sindacabile”.

Al contribuente, quindi, è riconosciuta largamente la possibilità di usufruire del risparmio d’imposta, senza però sfociare in vantaggi fiscali non consentiti ottenendo un lucro considerato rientrante nell’abuso del diritto (in riferimento: art. 10 bis comma 4 della L.212 del 2000, norma sull’abuso del diritto); il contribuente può usufruire solo di quegli strumenti messi a disposizione dallo stesso ordinamento che consentono di ottenere un onere tributario in versione ridotta.


POSSIBILE MODIFCA DEL TESTO FINORA REDATTO

LEGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA:

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Si configura risparmio d’imposta quando il contribuente seleziona all’interno dell’ordinamento, e successivamente pone in essere, la condotta fiscalmente meno onerosa fra due percorsi negoziali fra loro alternativi ma equivalenti in termini di risultato giuridico economico.[1]

DPR 600 DEL 1973

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Questo istituto non è una novità nell’ordinamento italiano poiché era già contemplato nella “Relazione di accompagnamento all’introduzione dell’art.37 bis d.p.r. del 1973” . La relazione collega i vari criteri per valutare la legittimità del legittimo risparmio d’imposta che si configura come lecito se la normativa applicata dal contribuente è di pari grado rispetto alle altre normative che portano ad uguali risultati; il criterio di valutazione inerente alla legittimità sarà il risultato ottenuto dalla scelta attuata dal contribuente, la quale non risulterà legittima se tale forma di risparmio fiscale non è prevista dall’ordinamento.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

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L’istituto del legittimo risparmio d’imposta è stato poi inserito definitivamente nello Statuto del Contribuente, precisamente all’art.10 che recita: “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. L’inserimento di questa disposizione tramite D.lgs 128/2015 fu reso necessario per perimetrare in modo chiaro e preciso i concetti di abuso del diritto, evasione e legittimo risparmio d’imposta che fino a quel momento erano risultati soggetti ad una interpretazione elastica da parte della giurisprudenza che non riusciva a delinearne con precisione i confini arrivando, talvolta, all’assorbimento di una delle fattispecie in un’altra. Con l’art 10 bis vi è l’introduzione  di una norma positiva ed oggettiva che, anche se caratterizzata da flessibilità, è destinata ad aiutare l’interprete nella distinzione fra le diverse fattispecie.

Il comma 4 e il comma 1 dell’art 10 bis dello Statuto del Contribuente consentono inoltre di collocare una linea di demarcazione che separa l’abuso del diritto dal legittimo risparmio d’imposta le cui definizioni erano prima incerte. Ciò porta a definire come abuso del diritto ogni operazione priva di sostanza economica posta in essere dal contribuente che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzi vantaggi indebiti.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
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Anche l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di raggiugere un vantaggio fiscale qualificabile come legittimo risparmio d’imposta, un risultato che è stato raggiunto per mezzo di una circolare, la n.26/E del 2016, e due risoluzioni, la n.93/E e la n.101/E. Un esempio di lecito risparmio d’imposta, previsto dalla risoluzione n.101/E del 2016, si ha nel caso in cui una società che detenga beni che non rientrano nella trasformazione agevolata, prevista dalla legge 208/2015, effettui prima una scissione parziale mantenendo in capo alla società scissa i beni non rientranti nell’agevolazione, e in un secondo momento provveda alla trasformazione in una società semplice ottenendo così dei vantaggi fiscale.[2] In particolare, la circolare n.26/E del 2016 recita: “il cambiamento di destinazione d’uso, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio d’imposta non sindacabile”.

Al contribuente, quindi, è riconosciuta largamente la possibilità di usufruire del risparmio d’imposta, senza però sfociare in vantaggi fiscali non consentiti ottenendo un lucro considerato rientrante nell’abuso del diritto (in riferimento: art. 10 bis comma 4 della L.212 del 2000, norma sull’abuso del diritto); il contribuente può usufruire solo di quegli strumenti messi a disposizione dallo stesso ordinamento che consentono di ottenere un onere tributario in versione ridotta.  


(note ancora da revisionare)


[1] Art. 37 bis dpr n.600 del 1973

[2] Questo esempio è anche riportato nella “relazione illustrativa del d.lgs. 128/2015.

  1. ^ Angelo Contrino, La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d'imposta, in Diritto e pratica Tributaria, n. 4, 2016, pp. 1407-1432.