Utente:Silviabellavia4/Sandbox

Palazzo della Consulta Roma 2006

Le funzioni della Corte Costituzionale modifica

La Corte Costituzionale ha diverse funzioni:

  1. Giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
  2. Giudica i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
  3. Giudica le accuse al Presidente della Repubblica
  4. Giudica l'ammissibilità dei referendum abrogativi

Giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi modifica

La Corte Costituzionale ha il potere di giudicare e annullare una legge che contrasta con la Costituzione. Essa non può però agire di sua iniziativa, è necessario che le venga richiesto da qualcuno. Questo può avvenire in due vie:

  • via incidentale ( durante un processo)
  • via principale (quando lo Stato o una Regione richiede il suo intervento)

Dopo aver discusso della questione la Corte emette una sentenza che può essere di rigetto ( la questione è ritenuta infondata), o di accoglimento ( la questione è ritenuta fondata).

Giudizio sui conflitti tra i poteri dello Stato modifica

Tra diversi organi dello Stato o tra Stato e Regione può succedere che sorgano dei conflitti di attribuzione. Se due o più organi ritengono quindi, che una certa competenza debba spettargli, la Corte può essere chiamata a decidere a chi veramente spetti quel compito.

Giudizio alle accuse al Presidente della Repubblica modifica

Il Presidente della Repubblica potrebbe essere accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione e in quel caso verrebbe sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale. In questa rara situazione al normale numero di 15 giudici della Corte si aggiungono 16 componenti, detti aggregati che vengono scelti dal Parlamento. La sentenza che verrà emessa sarà definitiva e non potrà essere annullata se non dalla Corte stessa.

Giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi modifica

Durante la procedura referendaria la Corte è chiamata a valutare sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Questo giudizio è ispirato all'articolo 75 della Costituzione, nel quale afferma che: "Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".