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Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana

Il Capo provvisorio dello stato e promulga modifica

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

La Repubblica Italiana nel seguente testo:

Principî fondamentali modifica

Art. 1. (Il principio democratico e lavorista)

  • L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
  • La sovranità appartiene al popolo, che la esercitanelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. (Il principio solidarista e pluralista)

  • La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. (Il principio d'uguaglianza)

  • Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, d'opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. (Il diritto al lavoro)

  • La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
  • Ogni cottadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. (Il principio autonomista)

  • La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. (Le minoranze)

  • La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. (La religione cattolica)

  • Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
  • I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
  • Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (il 2° comma non ha più valore)[1]

Art. 8. (La libertà religiosa)

  • Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge.
  • Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
  • I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. (La cultura e la ricerca)

  • La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  • Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Art. 10. (Il diritto internazionale ed il trattamento degli stranieri)

  • L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
  • La condizione giruidica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattamenti internazionali.
  • Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
  • Non è ammessa l'etradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11. (La guerra)

  • L'Italia ripudia la guerra come strumento d'oofesa alla libertà degli altri popoli e comemezzo di rioluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giutizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni inernazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. (Il tricolore)

  • La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

(Parte 1°) Diritti e doveri dei cittadini modifica

(Titolo 1°) Rapporti civili modifica

Art. 13. (La libertà personale)

  • La libertà personale è inviolabile
  • Non è ammessa alcuna forma di detenzione, d'ispezione o perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
  • In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto oreall'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, s'intendono revocati e privi d'ogni effetto.
  • È punita ogni violenza fisica e morale sule persone comunque sottopose a restrizioni della libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14. (L'inviolabilità del domicilio)

  • Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
  • Gl'accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità ed incolumità pubblica od a a fini aconomici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. (La libertà di corrispondenza e di comunicazione)

  • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
  • La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16. (La libertà di circolazione e di soggiorno)

  • Ogni cittadino può circolare e soggionare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi di legge.

Art. 17. (La libertà di riunione)

  • I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
  • Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
  • Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18. (La libertà di associazione)

  • I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19. (La libertà religiosa individuale ed associativa)

  • Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. (La libertà di associazione religiosa)

  • Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21. (La libertà di manifestazione del pensiero)

  • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  • La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  • Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
  • In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
  • Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
  • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. (Il divieto di discriminazione per motivi politici)

  • Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23. (La garanzia dagli abusi)

  • Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. (La tutela giurisdizionale)

  • Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
  • La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

  • La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. (Il principio d'imparzialità del giudice)

  • Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
  • Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
  • Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. (L'estradizione)

  • L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
  • Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27. (La responsabilità penale)

  • La responsabilità penale è personale.
  • L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
  • Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  • Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari in caso di guerra. (La 2° parte del 4° comma non ha più valore)[2]

Art. 28. (La responsabilità dei dipendenti pubblici)

  • I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
  • In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

(Titolo 2°) Rapporti etico-sociali modifica

Art. 29. (La famiglia)

  • La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
  • Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. (L'istruzione e l'educazione dei figli)

  • È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

  • La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
  • La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. (Gli interventi a favore della famiglia)

  • La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
  • Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32. (La tutela della salute)

  • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
  • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33. (La libertà d'insegnamento)

  • L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
  • La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
  • Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
  • La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
  • È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
  • Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34. (Il diritto allo studio)

  • La scuola è aperta a tutti.
  • L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
  • I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
  • La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

(Titolo 3°) Rapporti economici modifica

Art. 35. (La tutela del lavoro)

  • La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
  • Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
  • Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
  • Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36. (La giusta retribuzione ed i diritti irrinunciabili)

  • Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
  • La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
  • Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37. (La tutela della donna lavoratrice e dei minori)

  • La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
  • Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
  • La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
  • La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. (L'assistenza e la previdenza)

  • Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
  • I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
  • Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
  • Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
  • L'assistenza privata è libera.

Art. 39. (L'organizzazione sindacale)

  • L'organizzazione sindacale è libera.
  • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.[3]
  • È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
  • I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. (Il diritto di sciopero)

  • Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41. (La libertà d'iniziativa economica)

  • L'iniziativa economica privata è libera.
  • Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. (Il diritto di proprietà)

  • La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
  • La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
  • La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
  • La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. (I limiti al monopolio privato e la nazionalizzazione)

  • A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44. (I vincoli alla proprietà terriera)

  • Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. (La côperazione)

  • La Repubblica riconosce la funzione sociale della côperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
  • La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
  • La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46. (La côgestione)

  • Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47. (Il risparmio ed il credito)

  • La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
  • Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

(Titolo 4°) Rapporti politici modifica

Art. 48. (Il corpo elettorale)

  • Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
  • Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
  • La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]
  • Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. (La libertà di formazione ed adesione ai partiti politici)

  • Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50. (Il diritto di petizione)

  • Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. (L'accesso a mansioni pubbliche)

  • Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
  • La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. (Il dovere di difendere la patria)

  • La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
  • Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
  • Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
  • L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. (La partecipazione alla spesa pubblica)

  • Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
  • Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54. (L'osservanza delle leggi e la fedeltà alle istituzioni)

  • Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
  • I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

(Parte 2°) Ordinamento della Repubblica modifica

(Titolo 1°) Il Parlamento modifica

Sezione 1° modifica

Art. 55.

  • Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  • Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

  • La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  • Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  • Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
  • La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

  • Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
  • Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  • Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  • La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

  • I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
  • Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

  • È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  • Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

  • La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. [11]
  • La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

  • Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
  • Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

  • Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
  • Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
  • Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

  • Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
  • Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

  • Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  • Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
  • Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  • I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

  • La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
  • Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

  • Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

  • Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

  • I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
  • Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

  • I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione 2° modifica

Art. 70.

  • La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

  • L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  • Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

  • Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  • Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

  • La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

  • Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
  • Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  • Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

  • Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  • Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

  • È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
  • Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  • Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  • La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  • La legge determina le modalità di attuazione del referendum. [13]

Art. 76.

  • L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

  • Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  • Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
  • I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
  • Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

  • Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

  • L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
  • La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
  • In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

  • Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

  • Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  • L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  • Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  • Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)[4]
  • Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
  • Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
  • Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
  • Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  • L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  • Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)[4]

Art. 82.

  • Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  • A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

(Titolo 2°) modifica

Note modifica

  1. ^ Il 18 febbraio 1984 è stato firmato il Nuovo Concordato, pertanto (a causa dell'art.7 cost, comma 3°) il 2° comma non è stato rimosso.
  2. ^ A causa della legge n° 589 del 13 ottobre 1994 la pena di morte è stata abolita in ogni caso.
  3. ^ È da precisare che in questo momento (2012) alcun sindacato è iscritto, pertanto quelli esistenti sono frutto d'una convenzione.
  4. ^ a b il testo è aggiornato in seguito alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale"

Bibliografia modifica

  • Lucia Rossi, Impariamo il diritto e l'economia, Italia, Torino: Tramontana, febbraio 2006, da pag. 587 a pag.600; ISBN 88-233-0473-3.