Cittadinanza sammarinese
cittadinanza di San Marino
La cittadinanza sammarinese è disciplinata dalla Legge 30 novembre 2000 n. 114[1], e dalla sua successiva modificazione con Legge 17 giugno 2004 n. 84[2], secondo cui ai sensi dell'art. 1, stabilisce che sono cittadini sammarinesi per origine:
- i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
- i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
- i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;
- gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
- i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.

Inoltre, si ottiene la naturalizzazione e la cittadinanza[3]:
- dopo aver dimorato effettivamente per 20 anni continuativi nel territorio della Repubblica;
- il periodo di cui sopra è ridotto a 10 anni per il coniuge di cittadino o di cittadina sammarinese.
Note Modifica
- ^ Legge 30 novembre 2000 n. 114 LEGGE SULLA CITTADINANZA [collegamento interrotto], su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 23 agosto 2008.
- ^ Legge 17 giugno 2004 n. 84 Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 (legge sulla cittadinanza) [collegamento interrotto], su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 23 agosto 2008.
- ^ Legge 30 novembre 2000 n. 115 DISPOSIZIONI STRAORDINARIE SULLA NATURALIZZAZIONE [collegamento interrotto], su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 23 agosto 2008.