Cittadinanza sammarinese

cittadinanza di San Marino

La cittadinanza sammarinese è disciplinata dalla Legge 30 novembre 2000 n. 114[1], e dalla sua successiva modificazione con Legge 17 giugno 2004 n. 84[2], secondo cui ai sensi dell'art. 1, stabilisce che sono cittadini sammarinesi per origine:

  • i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
  • i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
  • i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;
  • gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
  • i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.

Inoltre, si ottiene la naturalizzazione e la cittadinanza[3]:

  • dopo aver dimorato effettivamente per 20 anni continuativi nel territorio della Repubblica;
  • il periodo di cui sopra è ridotto a 10 anni per il coniuge di cittadino o di cittadina sammarinese.

Note Modifica

  1. ^ Legge 30 novembre 2000 n. 114 LEGGE SULLA CITTADINANZA [collegamento interrotto], su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 23 agosto 2008.
  2. ^ Legge 17 giugno 2004 n. 84 Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 (legge sulla cittadinanza) [collegamento interrotto], su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 23 agosto 2008.
  3. ^ Legge 30 novembre 2000 n. 115 DISPOSIZIONI STRAORDINARIE SULLA NATURALIZZAZIONE [collegamento interrotto], su consigliograndeegenerale.sm. URL consultato il 23 agosto 2008.

Voci correlate Modifica

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