Comunità di accoglienza

La comunità di accoglienza, in Italia, è una struttura destinata all'assistenza e cura di minori fuori famiglia, disabili, anziani, adulti in difficoltà e/o in generale persone con problematiche psicosociali. Sono strutture che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, con caratteristiche diverse a seconda degli utenti ospitati.

È un servizio residenziale e semiresidenziale, gestito esclusivamente da operatori che turnano 24 ore su 24. Si differenziano rispetto alla casa-famiglia, in cui sono presenti due figure parentali (materna e paterna) che vivono con i bambini e i ragazzi accolti.

Disciplina normativa modifica

La legge 8 novembre 2000 n. 328[1] all'art. 11 stabilisce che:

«i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.»

I requisiti strutturali e organizzativi di tali strutture sono contenuti nel decreto ministeriale del Ministro per la Solidarietà Sociale del 21 maggio 2001 n. 308.[2] Esso all'art. 3 stabilisce che le comunità che accolgono anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia impossibile o contrastante con il progetto individuale:

«devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni.»

Tipologie modifica

Comunità di accoglienza per minori modifica

Si occupano dell'accoglienza di minori «per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia». La legge 28 marzo 2001 n. 149 (""Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"")[3] stabilisce infatti che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad una famiglia.

La norma predetta stabilisce che:

«Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.[4]»

Vengono, infatti, affidati alle comunità di accoglienza anche i minori che per incuria, maltrattamento, abuso e inadeguatezza dei genitori naturali sono allontanati dalle famiglie d'origine. Accolgono, inoltre, i minorenni autori di reato con progetti in alternativa alla pena detentiva e i bambini, ospitati fino al 31 dicembre 2006, negli orfanotrofi.

Note modifica

  1. ^ legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
  2. ^ Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (PDF), su gruppocrc.net. URL consultato il 2 luglio 2013 (archiviato dall'url originale il 4 aprile 2015).
  3. ^ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001
  4. ^ Legge 28 marzo 2001, n. 149, art 2 comma 4

Voci correlate modifica