Discussione:Cultore della materia

Ultimo commento: 4 anni fa di Popop

Se per titolo si intende qualcosa che e' legalmente riconosciuto (quindi con effetto di legge analogo sul territorio nazionale) il cultore NON lo e'. Tale figura e' menzionata attualmente solo in una legge (la 210) che sostanzialmente non le da' alcuno spessore giuridico. E' quindi regolamentata dagli atenei che la normano diversamente facendo riferimento a un'espressione comune "cultore della materia", per un semplice retaggio liguistico. In altre parole, gli atenei ammettono che in certe circostanze, talune figure non docenti (ne' ricercatori), possano fare talune cose tradizionalmente riservate ai docenti (seguire lauree, fare esami, etc.), e normano in modo diverso queste figure e l'iter necessario per raggiungere quello stadio. Tutti pero' tendono a chiamarlo in questo stesso modo, probabilmente per una reminescenza di quando non esisteva l'autonomia e la definizione era nazionale in quanto la normativa era nazionale.--S vecchiato 09:33, 28 ott 2007 (CET)Rispondi

è citato in più d'una legge... che, per quel che ne so, specificano solo che il cultore della materia gode del "grande onore" di fare gli esami gratis... Ah, sì, in base alla 382 versione originale i ricercatori potevano fare gli esami solo in quanto cultori. Se qualcuno ha voglia, lo inserisca...--Pop Op 20:41, 7 apr 2011 (CEST)Rispondi
Legge 210 di che anno? --149.132.122.134 (msg) 15:53, 2 nov 2016 (CET)Rispondi
Trovo una Legge 3 luglio 1998, n.210 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998 n.155 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo." ma non mi pare nomini i cultori della materia. Nemmeno la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (detta Gelmini) mi sembra li menzioni. La figura comunque non sembra essere mai stata abolita. --Pop Op 20:58, 7 nov 2016 (CET)Rispondi

Scusate però sarebbe il caso di modificare la disciplina normativa, in quanto il Regio Decreto parla solo e soltanto di partecipazione alle commissioni d'esame. Nulla dice a proposito di partecipazione ad esercitazioni ed esami. Se ci sono altri riferimenti normativi vigenti andrebbero esplicitati.--Lvcano86 (msg) 12:06, 8 nov 2019 (CET)Rispondi

[@ Luca3] Penso che la legge sull'autonomia autorizzi le università a fare più o meno quello che gli pare. Come detto sopra, la figura è menzionata anche in leggi successive, come la 382. Quando avevo effettuato le ricerche, non mi risulta che la figura sia mai stata abrogata e non mi risulta che le leggi nazionali dicano altro se non concedere di far parte delle commissioni di esame (gratis). Però, ripeto, ora come ora ogni ateneo può regolamentarlo come gli pare, altrimenti tutti i link in voce sarebbero regolamenti illegali... --Pop Op 19:07, 11 nov 2019 (CET)Rispondi

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