Discussione:Diploma accademico

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La Riforma del settore artistico-musicale in Italia modifica

SE qualche politico legge qui.... Sarebbe auspicabile un intervento legislativo per l'equipollenza alla laurea di 1 livello L3 anche per quei diplomi che non rientrano nell DL 297 del 16 aprile 1994 e anche per coloro che non hanno la maturità quinquennale oppure hanno solo il liceo artistico quadriennale o ll diploma triennale di istitudo d'arte.... è vero che i diplomi ABA con votazione in trecentesimi degli anni 80 erano tutta pratica e niente teoria quindi una laurea magistrale la vedo male e figuriamoci senza maturità....ma in fin dei conti 4 anni se li sono fatti e per quelli del conservatorio anche di più ... non dico 2 livello ma almeno il primo... magari chi non fatto le superiori che gli venga contata come maturità e quelli che hanno il liceo artistico quadriennale e la 3 superiore professionale un primo livello....che ne pensate?

SCUSATE se non ho rispettato la forma di wikipedia perciò se qualcuno più esperto può riformattare quanto ho sritto in maniera più "degna" sarei riconoscente; ho pensato che una cosa così importante merita divulgarla in qualche modo.

Ho aggiunto tutte le novità e credo che allo stato attuale ci sia tutto quanto può interessare chi abbisogna di utilizzare i diplomi per concorsi pubblici ecc. perciò rinnovo la richiesta ... qualcuno più esperto può riformattare quanto ho sritto in maniera più "degna" e correggere eventuali errori di ortografia?

Purtroppo il MIUR ha dimenticato (o è incapace) di stabilire a quale classe di Laurea universitaria equiparare i diplomi delle Belle Arti perciò in assenza di una normativa chiara molti enti pubblici accettano tali diplomi esclusivamente in presenza di concorsi dove è richiesta una generica laurea.

Capita non di rado che nei concorsi pubblici (specialmente nei musei ma anche negli assessorati alla cultura e RAI e Cinecittà) venga esclusivamente accettato il critico o lo storico dell'arte ma venga rifiutato chi fa realmente dell'Arte e perciò si realizza la follia tutta italiana per la quale chi fa l'opera è meno considerato di chi sa solo ammirare e decantare l'opera d'altri.

Forse proprio perché nell'immaginario collettivo c'è ancora la convinzione errata che il critico d'arte sia l'unico possessore della capacità di decantare o criticare un'opera, mentre l'artista diplomato ABA no.

In realtà ciò accadeva realmente con gli ordinamenti previgenti al D.L. 16 aprile 1994, n. 297 quando il diplomato ABA era in grado di spiegare solo il proprio di lavoro perché non sufficientemente istruito nelle materie storiche e teorico-filosofiche; eppure c'è un sacco di insegnanti di ruolo che insegnano materie teoriche e filosofiche anche se diplomati negli anni 80 che sono inadeguati per l'insegnamento di alcune materie e che ciò nonostante le insegnano (malamente).

Ai diplomi di secondo livello si accede dopo aver conseguito il diploma di primo livello o un diploma del vecchio ordinamento.

I diplomi triennali sono stati attivati in forma sperimentale ma dall'anno accademico 2008-2009 sono diventati ordinari (Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 482 ) mentre i diplomi di 2 livello sono ancora sperimentali e valgono inspiegabilmente 132 crediti per le Arti visive e più logicamente solo 120 crediti per le nuove Arti tecnologiche (forse che il MIUR ha inteso che le arti visive sono più importanti di quelle tecnologiche?). ((Abrogato di fatto da legge n. 1 del 9 gennaio 2009, art. 3quinquies e successivamente sotituito con Decreto Ministeriale 30 settembre 2009 prot. n. 123/2009))

Il biennio specialistico finalizzato all'insegnamento è contemporaneamente universitario di 2 livello ( definito così da un Decreto ) e postuniversitario ( di fatto perché abilitante come le scuole di specializzazione) perciò si dovrebbe poter accedere ad un postuniversitario (3 livello ) esclusivamente con un diploma di 2 livello ma stranamente il MIUR ha stabilito (follemente?) che si può accedere ad un corso postuniversitario senza aver finito il ciclo completo universitario e perciò si possono iscrivere indifferentemente i diplomati di 1 livello che quelli di 2 livello oltre naturalmente i diplomati del previgente ordinamento (la legge 508 salva il previgente ordinamento ai fini dell'insegnamento perciò chi ha un 1 livello triennale non può insegnare in 3 fascia mentre chi ha un quadriennale può insegnare anche senza cobaslib ex siss ma con delle limitazioni stabilite dal MIUR in palese contrasto con la legge 508)

Esiste tutt'ora una questione irrisolta riguardo il declassamento al 1 livello dei diplomi dei previgenti ordinamenti ( quadriennali ma anche in alcuni casi esennali o più) con l'attribuzione in ogni caso di un valore di 220 crediti anziché i nominali 60*4 = 240.

In alcune accademie oltre a questa limitazione di 220 crediti che costringe a 6 anni di iscrizione invece di 5 con conseguente danno economico per gli studenti si somma la volontà di impedire l'uso dei crediti in bonus sulle materie di Storia dell'Arte e di Inglese e di Cultura digitale perciò lo studente oltre ad aver studiato 6 anni per vedersene riconosciuti 5 si vede costretto a sostenere 6 esami di storia dell'arte senza poter competere con i laureati in Storia dell'Arte nelle omologhe Università ai fini dei concorsi pubblici.

Il Ministero dell'Università ha attribuito ai diplomi dei previgenti ordinamenti (di qualunque durata) il valore di primo livello anche se prendendo letteralmente la legge 508 e successive modifiche si parla inizialmente di equipollenza alle lauree quadriennali del vecchio ordinamento e successivamente (modifiche Moratti) di 1 e 2 livello entrambi ma solo al previgente ordinamento del 1994 e non quelli vecchissimi degli anni 80 o prima.

Gli studenti ed ex studenti del settore AFAM hanno protestato più volte ufficialmente ma la questione non è ancora risolta.

Il premio Nobel Dario Fo (diplomato Belle Arti vecchio ordinamento) ha preso ufficialmente posizione schierandosi dalla parte degli studenti e dell' equipollenza al 2 livello.

Anche il premio Oscar Zeffirelli è diplomato in Scenografia del vecchio ordinamento presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Anche Arturo Benedetti Michelangeli si è diplomato a soli quattordici anni al Conservatorio di Milano.

C'è un folto gruppo di grandi nomi della cultura italiana tutt'ora viventi declassati di fatto a 1 livello grazie all'incomprensibile burocrazia ministeriale senza contare i defunti come Giacomo Balla e Pellizza da Volpedo e altri.

fare riferimento a:

Legge 21 dicembre 1999, n.508 sia nella stesura originale che nella versione attuale modificata con legge 22 novembre 2002, n. 268.

In particolare dopo la modifica si parla di equipollenza ad entrambi i livelli di lauree (L)+ (LS) perché la legge porta la parola "LAUREE" e non laurea.

Nella versione iniziale della 508 si parlava di accesso ai corsi di specializzazione eppure in quel momento si poteva accedere ai suddetti corsi solamente con lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento e non con i diplomi universitari triennali perciò si presume una piena equipollenza alle lauree quadriennali del vecchio ordinamento.

In entrambe le versioni della 508, sia la nuova che la vecchia, sembrerebbe che il parlamento avesse voluto esprimere la piena equipollenza dei diplomi a Laurea Specialistica e/o Magistrale mentre in tutti i decreti ministeriali si trova la volontà di andare contro la decisione del parlamento sovrano perché si considera il carico di studio dei vecchi ordinamenti insufficiente.

C'è però da tener di conto dell'opinione di molti diplomati con il preesistente ordinamento che hanno deciso di seguire anche i nuovi bienni specialistici di 2 livello e che considerano i nuovi corsi di secondo livello più scadenti del vecchio o al massimo equivalenti al vecchio e perciò del tutto inutili.

La maggioranza dei diplomati con il procedente ordinamento che si sono iscritti ai corsi di 2 livello dichiarano pubblicamente di averlo fatto esclusivamente con il fine di risolvere il pasticcio burocratico attuato dal MIUR e consigliano di cambiare specializzazione ( per esempio chi viene dal quadriennale di pittura passare al biennio di grafica o di scenografia ) per evitare di ripetere pari-pari lo stesso corso con l'aggiunta di materie pseudo-umanistiche poco o del tutto inutili alla pratica astistica .

Moltissimi studenti che hanno provato sia il vecchio ordinamento che l'attuale sono delusi del sistema 3+2 e preferirebbero tornare al ciclo unico mentre chi ha frequentato il corso 3+2 sperimentale non sa valutare il vecchio ordinamento ma è spesso insoddisfatto del grado di preparazione raggiunto.

La maggioranza di professori che insegnano all'interno dei corsi specialistici biennali sono diplomati con ordinamento previgente al 1994, perciò si viene a creare la situazione di studenti del secondo livello preparati e valutati da insegnanti del primo livello.

RICAPITOLANDO:

I problemi sono essenzialmente 2

1 Manca il decreto di equipollenza

2 non si capisce se la parola LAUREE è da intendersi rispettando la lingua italiana oppure LAUREA come di fatto è stato troppo liberamente interpretato dal MIUR in barba alla volontà del Parlamento espressa sia nella prima versione del 1999 che nella seconda versione del 2002.

Fintantoché il parlamento non chiarirà inequivocabilmente la situazione non ci sarà un completo utilizzo legale dei diplomi AFAM ante riforma.

Mi domando se i funzionari del MIUR sono punibili in sede civile e penale per questa ambiguità interpretativa.

NOTA: I diplomi quadriennali non sono piu attivabili e percio non sono piu ordinari perciò sono diventati automaticamente ordinari i 3+2 sperimentali che però non sono ancora stati validati come lauree.

ATTENZIONE: riguardo alla presunta equipollenza alle lauree universitarie dei nuovi ordinamenti AFAM ho trovato questa conferma inequivocabile ( Senato della Repubblica) che l'equiparazione è ancora esclusivamente riferita ai previgenti ordinamenti e che perciò non esite alcuna equpollenza per il 3+2 accademico.

Pare che però vogliano sanare la situazione a breve ....

http://www.unams.it/Istituti_alta_cultura/default_i.htm

In merito alla unificazione con la Laurea triennale modifica

Essendo, il Diploma accademico, un titolo che non contempla soltanto il primo livello dell'istruzione universitaria, non è possibile unificarlo con un titolo che invece è riferibile al primo livello. Inoltre, mi permetto di aggiungere che la pagina in questione (Laurea triennale) è confusionaria e non aggiornata rispetto alle recenti riforme del sistema italiano. Tres_v


NOTA BENE: riguardo l'equipollenza-equivalenza c'è da evidenziare che per i diplomi MIUR non esistono ancora le "classi di diploma accademico" in analogia con le "classi di laurea" univeritarie e che la classificazioni sono ancora in via di definizione; prendendo ad esempio le Accademie di Belle Arti e guardando i vari decreti degli ultimi 10 anni, si scopre che i corsi/diplomi che prima appartenevano ad un dipartimento/scuola vengono spostati di anno in anno da un/a dipartimento/scuola all'altro; Sembrerebbe che neppure il MIUR è capace determinare/definire cosa è o non è un particolare corso e con quale altro precedente corso AFAM può essere comparato, perciò se non sanno trovare l'equipollenza già dentro AFAM riguardo ai nuovi diplomi con quelli più vecchi,che faranno con l'Università?


NOTA RIGUARDO ALLA PERGAMENA: la denominazione dei nuovi diplomi è sicuramente diiploma accademico di 1 o 2 livello ma i diplomi dell'ordinamento previgente ottenuti nel periodi di transizione tra un orinamento e l'ltro (fase sopo il 1999 e fase dopo il 2002) non si capisce bene come saranno perché non se ne sono ancora visti in giro (consegnano a tutti il certificato sostitutivo) perciò se qulcuno l'ha già ottenuto non sarebbe male una scansione per farlo vedere a tutti com'è (con tutte le accortezze per la privacy, oscuramento dei dati personali ecc).

pubblicità IED modifica

Ho rimosso la pubblicità occulta dello IED. Non vi è ragione infatti di indicare un singolo specifico istituto quando si parla in generale dell'argomento.

L'ho inserita io e non è pubblicità occulta, ma è uno dei pochi istituti privati che è stato riconosciuto dal Ministero. Quindi non è uno dei tanti istituti pubblici, ma è un'eccezione. --EXE.eseguibile 13:20, 25 ott 2011 (CEST)Rispondi

Sì ma tu stesso ti renderai conto che è quanto meno anomalo e ti spiego perché. In pratica viene riconosciuto con un diploma ministeriale (che non è una laurea breve né altro titolo equipollente) ad un istituto che non è nemmeno riconosciuto a livello regionale come scuola professionale autorizzata e valida nella UE. Inoltre occorre capire se questo diploma è riconosciuto dalle università europee ed italiane. Considera che lo IED parla, per i propri corsi, di ECTS, ma non risulta che ne abbia diritto. http://www.crui.it/crui/ECTS/label.htm. Senza andare lontano, a Roma ci sono istituti privati, autorizzati dalla Regione, per altro migliori dello IED in termini didattici, con una cura assai maggiore del post-studio, che non hanno avuto questo riconoscimento ministeriale. E lo sai perché? Per i soliti "meccanismi" italiani per cui chi paga comanda. Credimi, conosco molto bene la situazione e ti posso garantire che il pezzo che hai scritto o cui hai contribuito sullo IED è "pro domo IED" e non oggettivo. Secondo me tutte le scuole dovrebbero essere inserite in Wikipedia, almeno quelle che hanno fatto storia, ed in particolare quelle che ho citato: Istituto Superiore di Fotografia, Istituto Quasar, Centro Studi di Comunicazione (che purtroppo ora è chiuso), per dire le più note: tutte nate come costole dello IED. Ma ce ne sono tante altre nel resto d'Italia che non sono meno valide e possono competere.

NOTA: il fatto che IED ha attivato un corso di "diploma accademico di 1 livello" autorizzato dal MIUR non significa che automaticamente tutti i corsi IED sono "miracolati" come diplomi accademici di 1 livello ma significa che se hai un diploma IED incompatibile (piano di studio insufficiente) devi ritornare a IED e frequantare dei corsi di compensazione abbastanza costosi e impegnativi e bisogna sostenere la tesi.

Rigurado alla compatibilità dei corsi IED con ECTS c'è da precisare che siccome hanno ottenuto l'autorizzazione del MIUR devono utilizzare i CFA (crediti formativi accademici) che sono compatibili 100% con ECTS almeno in quel particolare corso validato dal MIUR per l'ottenimento del diploma accademico di 1 livello AFAM.

Ho fatto una correzione salomonica che spero apprezzerai. Nessuna citazione dello IED, ma ho inserito gli istituti privati di particolare merito come possibili enti in grado di rilasciare il titolo. Tanto l'informazione è poi nella pagina IED. No? --Motopoeta (msg) 22:59, 27 ott 2011 (CEST)Rispondi

Pagina confusionaria modifica

Vorrei far presente che questa pagina non chiarisce bene la questione in oggetto. Dovrebbe essere più strutturata e far riferimento anche alle ultime normative. Inoltre, non è per niente chiara la differenza tra Diploma accademico del vecchio ordinamento e del nuovo. Esiste, poi, il caso di Scenografia, secondo livello, inserita inizialmente in Arti visive. Adesso invece fa parte di Arti applicate. Allora, bisogna chiarire queste differenze e se Scenografia fa parte di Arti visive o di Arti applicate, ad esempio. Ma ci sono altri casi più o meno simili.

in merito alla equiparazione messa in discussione riguardo al titolo di dottore modifica

provo a fare charezza se ci riesco ( servirebbe un avvocato ma ci provo )

la legge di stabilità 2013 stabilisce l'equipollenza al fine esclusivo del pubblico impiego ma esite anche una legge che stabilisce l'equiparazione che non è stata abrogata dalla nuova legge ma solo integrata.

Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (come modificata dalla legge n. 268 del 22/11/2002 di conversione del D-L 212/02) (G.U. n. 2 del 4.1.2000)


Nella legge 508 prima versione si parlava solo di equipollenza riguardo l'insegnamento e riguardo il proseguimento degli studi ma veniva a mancare l'equiparazione riguardo alle professioni.

Art. 4 (Validità dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).


nella seconda versione del 2002 invece al 3 è stato aggiunto un BIS:

Art. 4. (Validità dei diplomi)

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.


In quest'altro e precedente caso la 2013, non si parla di concorsi esclusivi per accedere al pubbico impiego (nel senso di lavorare come dipendente dello Stato) come lascia intendere la legge di stabilità 2013 che recita:

"I diplomi accademici di AFAM sono equipollenti, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso al pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso...."


SI TRATTA DI 2 COSE DIVERSE e l'una non esclude l'altra nel senso che la legge di stabilità 2013 parla di equipollenza riguardo i concorsi pubblici finalizzati alla carriera come dipendente-collaboratore del pubblico impiego (FINE ESCLUSIVO).... la legge 268 invece parla di EQUIPARATI e non di EQUIPOLLENTI ma si riferisce a TUTTI (non c'è il fine esclusivo) i pubblici concorsi perciò anche all'insegnamento nelle scuole private e anche all'accesso ai concorsi pubblici per accedere alle qualifiche professionali anche quelle della libera professione non legate direttamente ad una subordinazone/dipendenza verso lo Stato (per esempio periti industriali laureati della classe fotografia oppure il nuovo albo professionale degli scenografi che è nuovo e forse qualcuno non sa che c'è ma c'è.. tutte libere professioni).

Ora siccome il titolo di Dottore non significa di per se l'essere ingegnere oppure avvocato o giudice o architetto ma significa genericamente dotto ovvero ottimo conoscitore di una particolare materia di studio per via di una certificazione dello Stato chiamata LAUREA .... è evidente che se il titolo è equiparato alle lauree sia per l'insegnamento ( per insegnare docere bisogna prima conoscere, essere dotti ).... e poi, se permette l'acesso ai pubblici concorsi come le lauree.... è evidente che il possessore di tale titolo è dotto parimenti ad un laureato universitario.


Ricapitolando ... se si guarda solo 1 legge (la legge di stabilità 2013) e non si guarda quella del 2002, si ha una visione parziale, perciò è ovvio che sorgono dei dubbi riguardo la parificazione... ma si tratta di mncanza di conoscenza, ovvero manca l'essere dotti, e quindi forse si è dottori per via di un foglio di carta igienica preso non si sa come ne perché...si sa solo dove...ma di fatto DOTTORE non lo si è...almeno in questo caso particolare!

unico problema grosso è il diploma academico di 1 livello perchè, prima della legge di stabilità 2013, alcuni enti pubblici interpretarono il previgente ordinamento e il 1 livello come se fossero la stessa cosa... successivamente è cambiata l'interpretazione e ora il prvigente ordinamento è diventato di 2 livello da quando è stato scritto sulla legge di stabilità 2013 che vecchio ordinamento e 2 livello sono equipollenti per l'accesso al 3 livello di studio e invece il primo livello non può accedere al PHD senza passare dal secondo.

Adesso, non potendosi più cosiderare il 1 livello uguale al previgentge ordinamento, accade che i titoli di cui parla la 508 (non tutti ma solo il previgente oredinaento e il 2 livello) sono cosiderati dagli uffici pubblici come equivalenti 100%...

il primo livello invece non rientra nei titoli menzionati nella 508 come previgente ordinaento (quello sanato con la 508e sostituito col 2 livello) perché attivati in via sperimentale nel 2003 cioè 1 anno dopo!.... da qui la confusione sui 1 livelli..... mi rendo conto che la legge in merito al triennale afam è ...... mi vien da dire una parolaccia!

riguardo il pubblico impiego, che si trova sempre in queste leggi-decreti di eipollenza, mi vien da dire che il privato se ne strafrega del titolo (laurea universitaria compresa) e ne tiene di conto solo sotto costrizione legislativa anche perché, se trova uno con la zero alimentare che gli fa lo stesso di un laureato, è contento che lo paga di meno.

Il legislatore questo lo sa bene e dunque anche quando ha fatto le equiparazioni tra DL vecchie universitarie e LM nuove si è sempre riferito ai pubblici concorsi perché è così che funziona, cioè vengono regolamentate solo quelle professioni che sono pericolose per il prossimo se fatte da incompetenti.. le atre sono libere (per costituzione italiana) e non hanno niente a vedere col titolo di dottore che esprime un concetto di livello di conoscenza certificato dal livello del titolo di studio e non un concetto di abilitazione a fare professioni pericolose se mal fatte (a volte non pericolose ma ordinate in ordini particolari finalizzati solo ad interessi economici di parte).

Suonare uno srumento o fare un quadro non richiede una particolare certificazione perché non è pericoloso.... lo puoi fare anche senza laurea... forse se fai una statua troppo grande invece qualche pericolo c'è.....questa mancanza di pericolosità, unita al fatto che le facoltà di architettura furono eliminate da dentro le accademie per passare esclusivamente sotto l'università (ultimo periodo fascista praticamente sotto i bombardamenti ) ha fatto pensare qualcuno alle accademie come delle non università ( negli anni pre fascismo lo erano )... forse qualcuno la pensa ancora cosi? .... ma è fuori dal tempo e dalla storia!

Eliminazione questione Equipollenze/Titolo dottore modifica

Ho eliminato tutta la parte relativa alle equipollenze e al titolo di dottore, in quanto non supportata da riferimenti puntuali e poiché si lanciava in interpretazioni legislative non supportare da fonti terze. Ho proceduto anche a seguito di una discussione che si è tenuta qui --> Come non scrivere una voce: Diploma accademico. Aggiungo inoltre che bisogna evitare l'abuso del grassetto e l'inserimento di note e avvisi tipo "ATTENZIONE:..." nel corpo della voce, bisogna scrivere la voce di un'enciclopedia, non un bollettino di accesso ai concorsi.--Frank50_s [] 10:13, 1 feb 2017 (CET)Rispondi

infatti hai eliminato anche i rimandi alla legge di stabilità e poi sopra in alto ora c'è scritto

Questa voce o sezione sull'argomento istruzione non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Commento: Soprattutto per le diverse tipologie di diploma.

NOTA BENE se le fonti necessarie non ci sono è solamente perché quando "qualcuno" le mette (rimandi alle gazzette ufficiali o siti ufficiali miur) c'è subito "qualcun'altro" che le fa sparire!

sia mettendole come link e sia ricopiando pari pari l'articolo di legge!

non so bene cosa ci guadagna questo qualcun'altro, forse qualche faccenda personale del tipo che ha paura che qualcuno gli passi avanti a qualche concorso pubblico? .... comunque gli dico BRAVO!

questa è la versione originale non "aggredita" dal maniaco

Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1º livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento.

Equipollenze: tutti i corsi ordinari di 1 livello AFAM sono indistintamente equipollenti a L-3 (Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda).

Diploma accademico di II livello

Il diploma accademico di II livello prevede 2 anni di studio per 120 crediti tesi compresa.

Per accedervi si ha bisogno di un diploma accademico di I livello o una laurea universitaria equipollente

Il diploma dà accesso ai master di 2º livello ed a qualunque titolo di terzo ciclo.

Equipollenze:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa»;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte»;

d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole.

Diploma accademico di formazione alla ricerca

Equivalente al dottorato di ricerca universitario, prevede un minimo di 3 anni di studio.

Per accedere è necessario il diploma accademico di 2 livello (BS) o laurea specialistica (LS) / magistrale(LM) oppure Diploma di Laurea (DL) o diploma accademico del previgente ordinamento.

questo invece è il link alla legge sul sito della gazzetta ufficiale

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/29/012G0252/sg

e questo è l'articolo che puoi RIASSUMERE e FORMATTARE secondo le regole di wikipedia

102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

 103. Al fine esclusivo dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per

l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

   a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli  Istituti

superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

   b) Classe LM-45 (Musicologia  e  beni  musicali)  per  i  diplomi

rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

   c)  Classe  LM-65  (Scienze   dello   spettacolo   e   produzione

multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

   d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle

Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

 104. I diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati  dalle

istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle universita'.

 105. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

 106. I  titoli  sperimentali  conseguiti  al  termine  di  percorsi

validati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al  comma

102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 151.29.195.214 (discussioni · contributi) 03:21, 31 mag 2017‎ (CEST).Rispondi

Invece di spammare sulla pagina di discussione sarebbe il caso di leggersi il manuale di stile e capire come usare note, come citare le fonti. Fare il copia e incolla dal testo delle leggi di interi paragrafi non è scrivere una voce di enciclopedia, ma un pastrocchio confusionario.--87.6.72.37 (msg) 11:46, 4 giu 2017 (CEST)Rispondi

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