Legge 25 giugno 1865, n. 2359

legge del Regno d'Italia

La legge 25 giugno 1865, n. 2359 era una legge del Regno d'Italia. È stata abrogata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

legge 25 giugno 1865, n. 2359
StatoRegno d'Italia
LegislaturaVIII
Promulgazione25 giugno 1865
Abrogazione8 giugno 2001

Contenuti modifica

L'espropriazione per pubblica utilità modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Espropriazione per pubblica utilità.

Essa regolava la dichiarazione di pubblica utilità, individuando i soggetti interessati all'espropriazione nonché l'oggetto dell'espropriazione stessa. Definiva, inoltre, le procedure e i criteri di determinazione dell'indennità. Oggetto di espropriazione può essere qualsiasi bene, immobile o mobile, materiale o immateriale, che risulti indispensabile alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità.

La procedura individua due momenti significativi ai fini della determinazione dell'indennità: il momento della dichiarazione di pubblica utilità e il momento dell'esproprio.

Per quanto riguarda le indennità, la legge prevede i seguenti casi:

Il "Piano Regolatore" modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Piano regolatore generale comunale.

La norma introdusse l'istituto del "piano regolatore", un documento di programmazione edilizia dei comuni italiani, non di redazione obbligatoria. Esso era composto di due parti:

  • un piano regolatore edilizio, il cui ambito d'intervento era il perimetro della città esistente;
  • un piano d'ampliamento, il cui ambito era il circondario esterno.

Le caratteristiche principali erano:

  • essere uno strumento che si può realizzare solo per i comuni con popolazione superiore alle 10.000 unità. Tali comuni devono fare apposita e motivata richiesta;
  • ha validità solo per il territorio comunale urbano e non nelle zone rurali;
  • essere direttamente attuativo, non ha bisogno di un ulteriore livello di attuazione;
  • avere durata limitata nel tempo di 25 anni;
  • la sua entrata in vigore aveva dichiarazione di pubblica utilità;
  • avere veste di tipo iconico, dettaglio fino alla scala architettonica, con la sua morfologia architettonica.

Voci correlate modifica

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