Legge del taglione

principio giuridico oggi in disuso
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La legge del taglione (o pena del taglione), in latino lex talionis,[1][2] è un principio di diritto che consiste nella possibilità riconosciuta a una persona che avesse ricevuto intenzionalmente un danno causato da un'altra persona, di infliggere a quest'ultima un danno, uguale all'offesa ricevuta.

In uso presso diverse popolazioni in età antica, aveva funzione di porre un limite preciso alle vendette private, che spesso degeneravano in faida. In opere letterarie, sebbene influenzate da testi sacri, si preferisce parlare di legge del contrappasso[3], in particolare del caso di "contrappasso per analogia".

Storia modifica

Età antica modifica

La più antica codificazione di questo principio è stata probabilmente espressa nel Codice di Hammurabi, antica raccolta di leggi babilonese nel quale la pena per i vari reati è spesso identica al torto o al danno provocato, anche se il tutto cambia a seconda della classe sociale di colui che compie l'azione. Ad esempio, la pena per l'omicidio è la morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, all'omicida verrà ucciso il figlio; ma se è uno schiavo l'omicida pagherà un'ammenda, commisurata al prezzo dello schiavo ucciso. Era dunque la pena inflitta, in caso di danno volontario corporale.

Nel diritto romano modifica

La legge del taglione viene affermata solo nel diritto romano arcaico, quello delle dodici tavole. Infatti nella Tavola VIII riguardante gli illeciti, si dice:

(LA)

«Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.»

(IT)

«Se una persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, sia applicata la legge del taglione.»

Medioevo ed età moderna modifica

Esso si può riscontrare anche nell'antico diritto germanico al quale si rifecero le legislazioni di alcuni stati italiani, infatti è possibile riscontrare l'uso di tale legge in alcuni documenti ritrovati in Toscana nel 1786. Sant'Isidoro di Siviglia nei suoi Etymologiarum sive originum libri XX definisce il taglione nei seguenti termini: Talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur, ut fecit. In questa maniera viene espressamente affermata la natura vendicativa di simile principio.

Visto però come un atto di compensazione, legittimerebbe altre plausibili chiavi interpretative nella cultura popolare.[4]

Occhio per occhio, dente per dente modifica

Antico Testamento modifica

Si tratta di un principio di rivalsa proporzionale al danno subito (se ricevi un danno hai diritto di rispondere con lo stesso danno) comunemente espresso dalla locuzione "occhio per occhio, dente per dente" (dal latino oculum pro oculo dentem pro dente), che appare anche nella Bibbia:

« 19Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro: 20 frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. »   ( Levitico 24, 19-20, su laparola.net.)
« 24Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, 25scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. 26Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. 27Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto.. »   ( Esodo 21,24-27, su laparola.net.)

Per i Cristiani il principio è rimasto nell'Antico Testamento (Bibbia) come monito nei confronti di chi commetteva danni o procurava la morte di altri ed è stato aggiunto nel Nuovo Testamento (Vangelo) il suo ribaltamento come esortazione a compiere verso gli altri solo azioni che si vorrebbero ricevere.

Nel Vangelo secondo Matteo è scritto:

« Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti. »   ( Mt 7,12, su laparola.net.)

Secondo questo principio, ad un determinato male ingiusto si pone rimedio con un male di pari grado. In questo modo si pensa di ristabilire l'equilibrio tra due situazioni che altrimenti sarebbero rimaste impari. Tale concezione di punizione trova spazio in parte nella dottrina del sistema penale classico retributivo. Il principio ha origini remote ed è contemplato in modo concettualmente analogo in diverse culture o civiltà, scomparse o ancora esistenti, in diverse parti del mondo.

Islam modifica

Nel diritto islamico è di fatto accolto il principio dell'occhio per occhio vigente in Arabia ai tempi di Maometto. È tuttavia previsto, spesso con una minuziosa casistica, anche il principio di "compensazione pecuniaria" (in arabo diya, spesso tradotto "prezzo del sangue"), con cui è possibile evitare il ricorso all'occhio per occhio pagando risarcimenti in denaro. Solitamente però il ricorso alla diya è subordinato all'accettazione della compensazione da parte della parte lesa, e in mancanza di ciò si dovrebbe procedere al taglione.

Civiltà babilonese modifica

La più antica codificazione di questo principio è stata probabilmente espressa nel Codice di Hammurabi, nel quale la pena per i vari reati è spesso identica al torto o al danno provocato. Ad esempio la pena per l'omicidio è la morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, all'omicida verrà ucciso il figlio; se è uno schiavo l'omicida pagherà un'ammenda, commisurata al prezzo dello schiavo ucciso. Il codice applicava il principio anche in caso di responsabilità indiretta e involontarietà: per esempio, se un architetto progetta una casa e questa crolla uccidendo chi vi abita, è colpevole e subisce la pena come se avesse ucciso di persona.

Maori modifica

Il concetto Maori Utu, anche legale, esprime reciprocità o equilibrio nei rapporti con gli altri. Nel concetto Utu rientra la valutazione di ciò che è giusto fare sia per ricambiare le azioni gentili, sia per attuare una vendetta con i suoi effetti. Per l'aspetto vendetta è analogo a occhio per occhio.

Civiltà romana modifica

Nella tavola VIII delle Leggi delle XII tavole sono contemplati, in analogia con "occhio per occhio", i diversi reati contro persone o cose e la pena relativa, differenziata a seconda della volontarietà o meno dell'atto. Questo complesso di leggi, lex talionis, è stato mantenuto nell'antico diritto germanico al quale si rifecero le legislazioni di alcuni stati italiani.

Note modifica

  1. ^ taglione, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
  2. ^ (EN) talion, in Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
  3. ^ contrappasso, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
  4. ^ compensazione, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

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