Regio decreto del 10 settembre 1923, n. 1955

Il regio decreto del 10 settembre 1923, n. 1955 è un regio decreto del Regno d'Italia che introdusse una disciplina generale dell'orario di lavoro.

Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
StatoRegno d'Italia
Tipo leggeregio decreto
LegislaturaXXVI
Promulgazione28 settembre 1923
Testo
Normattiva

Ambito di applicazione

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La normativa non è applicabile ai lavoratori che fanno parte del personale navigante, del settore impiegatizio e agli agenti ed operai, di ruolo od avventizi, addetti a pubblici uffici o servizi.[1]

Ore di lavoro

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Il legislatore prevede un massimo di otto ore lavorative giornaliere o quarantotto settimanali. E' consentito superare tali limiti, previa autorizzazione, solo per i settori industriali caratterizzati da stagionalità o a ciclo continuo, purché la media annua delle ore lavorate non superino la media di quarantotto ore settimanali.[2]

  1. ^ In tal senso, art. 4, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
  2. ^ In tal senso, art. 8 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

Collegamenti esterni

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