Renitenza alla leva

rifiuto di prestare servizio militare obbligatorio

La renitenza alla leva è il rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio, in violazione dell'obbligo coattivo eventualmente imposto dalla legge.

In Italia modifica

La renitenza, sia prima che dopo l'unità d'Italia, ha sempre costituito reato, tradizionalmente punito con la reclusione nelle carceri italiane. Era un reato militare non prescrivibile. La pena era elevata al doppio in tempo di guerra.[1]

Nell'Italia repubblicana la fattispecie del reato è stata per lungo tempo disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237.[2] In base all'art. 142 del D.P.R. 237/1964 il reato di renitenza si estingueva per prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data di compimento del 45º anno di età (data di collocamento in congedo assoluto per limiti di età).[3]

Tuttavia dopo l'emanazione della legge 23 agosto 2004, n. 226 le chiamate al servizio militare obbligatorio in Italia sono state sospese a partire dal 1º gennaio 2005, limitando sostanzialmente la commissione del reato. Oggi la disciplina è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).[4]

Note modifica

Voci correlate modifica

Altri progetti modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàLCCN (ENsh85085287 · GND (DE4033123-4 · BNF (FRcb119386649 (data) · J9U (ENHE987007533865005171