Ruolo di equipaggio

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Il ruolo di equipaggio (ruolo d'equipaggio secondo la normativa Svizzera) [1] è il documento di bordo previsto per la marina mercantile italiana per le navi maggiori dimensioni.

Per la nautica da diporto l'ordinamento italiano lo definisce "ruolino di equipaggio".[2], sul quale vi è l'obbligo di annotazione di una serie di dati, notizie, e indicazioni, in base a quanto previsto dalla legge.

Generalità modifica

Il documento è rilasciato dalle autorità marittime e autorità consolari all'estero.

Da non confondere con il Ruolo d'Appello che serve per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave.

Contenuti e annotazioni modifica

Il documento deve contenere:

  • il nome della nave;
  • il nome dell'armatore;
  • l'indicazione del rappresentante dell'armatore;
  • l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
  • l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo fissata nel contratto stesso;
  • la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Sul ruolo di equipaggio si annotano:

  • i contratti di assicurazione della nave;
  • le visite dell'ente tecnico per l'accertamento di tutta la certificazione di sicurezza;
  • il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
  • i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave;
  • i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
  • le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Note modifica

  1. ^ Cfr. l'art 64 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
  2. ^ Cfr. il decreto legislativo 8 luglio 2005 n. 171, ovvero "Codice della nautica da diporto" all'art. 38, e il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - "Regolamento per la nautica da diporto", all'art. 23.

Bibliografia modifica

  • Codice della navigazione agli artt. 169-171.
  • Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione agli artt. 349-361.

Voci correlate modifica