Sede metropolitana
Una sede metropolitana, nell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica, è un'arcidiocesi o un'arcieparchia retta da un metropolita, a cui possono essere legate una o più diocesi suffraganee. Sede metropolitana e diocesi suffraganee costituiscono una provincia ecclesiastica.
Storia
modificaLe sedi metropolitane sono nate nel contesto di una strutturata organizzazione territoriale della Chiesa cattolica: in particolare, i vescovi delle città maggiori assunsero il titolo di metropolita e, nei loro confronti, i vescovi delle diocesi suffraganee con sede nelle città minori della stessa provincia ecclesiastica avevano anche obblighi canonici. Originariamente le sedi metropolitane erano una per ogni provincia romana e coincidevano con la capitale della provincia. Questa organizzazione, già presente nel III secolo, fu confermata dal Concilio di Nicea del 325.[1] Si noti che le sedi metropolitane coincidevano con le sedi primaziali[2]. In Occidente il diritto di riconoscere a una diocesi i diritti di sede metropolitana spettava al vescovo di Roma.[3] Sempre secondo il concilio di Nicea tutti i vescovi suffraganei dovevano ottenere il riconoscimento del metropolita della loro provincia, pena nullità dell'elezione.[4] Verso il V secolo sorge la distinzione tra primate e metropolita, con il moltiplicarsi delle province ecclesiastiche, il titolo di metropolita spettò generalmente alle sedi più antiche, quantunque fossero in piccole città.[5] Il concilio di Valence dell'855 affida ai metropolitani il diritto di sorvegliare i costumi e la reputazione dei vescovi suffraganei.[6]
Anticamente al metropolita spettava il diritto di convocare e presiedere il sinodo provinciale, a cui dovevano intervenire i vescovi suffraganei. Questi concili provinciali avvenivano con una certa frequenza; il concilio nazionale di Francia del 1408 stabilì che i metropoliti dovessero convocarli ogni anno.[6] Dopo il Concilio di Trento, stabilito l'obbligo di residenza per i vescovi, al metropolita fu attribuito il diritto di sorvegliare i suffraganei. Lo stesso concilio stabilì che i concili provinciali dovessero tenersi ogni tre anni.
Dopo le riforme apportate dal Concilio Vaticano II, i rapporti tra sedi metropolitane e suffraganee sono di carattere quasi esclusivamente formale; il Codice di diritto canonico assegna infatti al metropolita solo alcune limitate funzioni:[7]
- vigilare sulla fede e la disciplina ecclesiastica, e informare il Pontefice romano degli abusi;
- effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la visita canonica nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri;
- nominare l'amministratore diocesano di una diocesi suffraganea resasi vacante, qualora non venga nominato entro 8 giorni;
- designare un tribunale ecclesiastico di appello, per i procedimenti conclusi in prima istanza in una delle diocesi suffraganee.[8]
Note
modificaBibliografia
modifica- Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 44, Venezia, 1847, pp. 312-320
- (EN) Metropolitan, in Catholic Encyclopedia, New York, Encyclopedia Press, 1913.