Unione di comuni: differenze tra le versioni

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=== [[Toscana]] ===
 
Le unioni di comuni in Toscana, ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 possono essere costituite esclusivamente da comuni dello stesso ambito, devono avere un numero minimo di tre comuni e devono raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti<ref>{{Cita web|autore = Regione Toscana|url = http://www.regione.toscana.it/entilocaliassociati/unioni-di-comuni/ambiti-territoriali|titolo = Enti locali associati - Unione di comuni|accesso = |data = 4729 luglioagosto 2016|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20160831195509/http://www.regione.toscana.it/entilocaliassociati/unioni-di-comuni/ambiti-territoriali|dataarchivio = 31 agosto 2016|urlmorto = sì}}</ref>.
 
Nel territorio della Regione Toscana non possono essere costituite unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'unione.