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Le leggi ordinarie sono emanate dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
# l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto [[disegno di legge]]), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato [[proposta di legge]]), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50500.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;
# l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento ([[Camera dei deputati]] e [[Senato della Repubblica]]);
# la [[promulgazione]] del [[Presidente della Repubblica]];