Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Folto82 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 3:
{{Disclaimer|legale}}
L'atto di '''invasione di terreni o edifici''' (definito anche in [[lingua inglese|inglese]] '''squatting'''), compiuto da parte di singoli o di nuclei familiari o di gruppi organizzati, per fini abitativi o meno, può essere trattato sia dal punto di vista del [[diritto]], sia da quello [[sociologia|sociologico]]; i due aspetti sono strettamente correlati e spesso implicanti questioni di [[ordine pubblico]] e di ordine [[etica|etico]].
 
L'occupazione di [[beni immobili]] non è configurabile nell'ambito dell'acquisizione delle cosiddette [[res nullius]], che per definizione, nel diritto italiano, afferiscono solo ai beni mobili. Il [[possesso]] continuativo, per lunghi periodi, dei citati beni immobili conduce a volte, in assenza di [[Querela|querele]], all'acquisizione degli stessi, come regolamentato dalle norme sull'[[usucapione]].
 
==Profili giuridici==
 
L'occupazione è configurabile, in [[diritto civile]], tra le modalità di acquisto del diritto di proprietà esclusivamente quando avvenga in [[buona fede]]. Il [[possesso]] continuativo, per lunghi periodi, di [[beni immobili]] conduce a volte, in casi di [[acquiescenza]], all'acquisizione degli stessi, come regolamentato dalle norme sull'[[usucapione]]: si tratta di un istituto giuridico che, in ogni caso, si differenzia dall'acquisizione delle cosiddette [[res nullius]], che per definizione, nel diritto italiano, afferiscono solo ai [[beni mobili]].
 
{{Reato
|TitoloReato = Invasione di terreni o edifici