Giurisdizionalismo: differenze tra le versioni

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Il '''giurisdizionalismo''' è una particolare politica ecclesiastica volta ad estendere la [[giurisdizione]] e il controllo dello Stato sulla vita e sull'organizzazione delle Chiese, cioè di quella specie di struttura giuridica parallela rappresentata dai diritti e dai privilegi ecclesiastici.
==Teoria e prassi==
 
Più nello specifico si può anche definire come corrente di pensiero ed atteggiamento politico, sviluppatisi soprattutto nel [[XVIII secolo]], miranti ad affermare l'autorità della giurisdizione laica su quella ecclesiastica. Strumenti fondamentali del giurisdizionalismo (detto anche "[[regalismo]]") erano i ''placet'' e l<nowiki>'</nowiki>''[[exequatur]]'', con i quali lo Stato concedeva o negava la pubblicazione e l'attuazione delle disposizioni papali e di quelle delle autorità ecclesiastiche nazionali, e la ''nomina ai benefici'', con la quale controllava le designazioni alle cariche ecclesiastiche.<br/>
Oltre a questi strumenti di controllo, il giurisdizionalismo contemplò anche interventi diretti dello Stato nella vita della Chiesa, su materie quali l'età ed i motivi delle monacazioni, l'utilità dei conventi e ordini religiosi contemplativi (che vennero in gran numero soppressi), il numero delle festività religiose, i privilegi e le immunità del clero, la formazione dei [[Presbitero|sacerdoti]].