Età del consenso: differenze tra le versioni

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* minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la [[circostanza aggravante]] di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del [[codice penale italiano]];
* 13 anni: il consenso non è ancora considerato valido ma esiste una causa di [[Condizioni obiettive di punibilità|non punibilità]] nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;
* dai 14 ai 15 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia un [[genitore]], anche [[adozione|adottivo]], o il di lui convivente, il [[tutore (diritto)|tutore]], oppure conviva con il minore, o più in generale che egli eserciti un [[ascendenza familiare|ascendente]] nei confronti del minore, che quindi gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia e quindi superati i 14 anni possono avvenire atti sessuali con persone di qualsiasi età, sesso ed etnia;
* dai 16 ai 17 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con [[abuso di potere (diritto)|abuso di potere]] relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.
Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell'età, sono considerati reato di ''atti sessuali con minorenne'' (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a [[querela]] della persona offesa (art. 609-septies c.p.), ma è [[Procedibilità d'ufficio|procedibile d'ufficio]] nel caso in cui: