Potere (diritto): differenze tra le versioni

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In [[diritto]] il termineIl '''potere'''<ref>Talvolta si parla di ''potere giuridico'' per distinguere questa accezione del termine da quella, molto più ampia, utilizzata nelle altre scienze sociali</ref> (o '''capacità'''), in [[diritto]], designa una [[situazione giuridica soggettiva]] attiva consistente nella possibilità attribuita ad un [[Soggettosoggetto di diritto|soggetto]] di produrre determinati ''effetti giuridici'', ossia di costituire, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]].
 
In [[diritto]] il termine '''potere'''<ref>Talvolta si parla di ''potere giuridico'' per distinguere questa accezione del termine da quella, molto più ampia, utilizzata nelle altre scienze sociali</ref> (o '''capacità''') designa una [[situazione giuridica soggettiva]] attiva consistente nella possibilità attribuita ad un [[Soggetto di diritto|soggetto]] di produrre determinati ''effetti giuridici'', ossia di costituire, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]].
 
Secondo una diffusa impostazione teorica, che risale ad [[Hans Kelsen]], l'esercizio di un potere si risolve sempre nella produzione di una [[norma (diritto)|norma giuridica]] o, secondo altri autori, di un ''precetto'', sia quando si estrinseca in [[atto normativo|atti normativi]], quelli che rientrano tra le [[fonte del diritto|fonti del diritto]] ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]] ecc.), sia quando si estrinseca in altri ''atti precettivi'', quali sono i [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]] e [[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]] ed i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] di diritto privato, solo che, nel secondo caso, le norme o i precetti prodotti non hanno le caratteristiche di [[generalità (carattere della norma)|generalità]] ed [[astrattezza]] che presentano invece le norme prodotte dalle fonti del diritto. L'esercizio del potere è, dunque, un comportamento creativo di diritto.