Lex superior derogat inferiori: differenze tra le versioni
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L'ordinamento italiano adotta entrambe le soluzioni: un esempio della prima è la disapplicazione delle disposizioni di [[legge]] e di [[regolamento]] contrastanti con [[Direttiva dell'Unione Europea|direttive europee]]; esempi della seconda sono l'annullamento, da parte della [[corte costituzionale]], delle disposizioni di legge (e degli atti aventi forza di legge) in contrasto con la costituzione e l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle disposizioni regolamentari contrastanti con la legge (o atti aventi forza di legge) oppure con la costituzione.
Al criterio gerarchico si può ricondurre anche il ''criterio della competenza'', pure invocato per risolvere le antinomie normative. In base a questo criterio, in caso di antinomia tra due norme prevale quella posta dalla fonte del diritto alla quale è attribuita la ''riserva'' nel disciplinare la materia entro la quale ricade la fattispecie.
Il criterio gerarchico prevale sia sul criterio di specialità, espresso dal brocardo ''"[[lex specialis derogat generali]]"'', sia su quello cronologico, espresso dal brocardo ''"[[lex posterior derogat priori]]"''. In caso di antinomia tra una norma inferiore anteriore e una norma superiore posteriore è quest'ultima a prevalere sia che si applichi il criterio gerarchico che quello cronologico; tuttavia, se si applica il primo, la norma precedente diventa invalida (cosiddetta ''invalidità sopravvenuta'') e, ove l'ordinamento non consenta la disapplicazione ma solo l'annullamento della norma invalida, continuerà ad essere applicata fino a che non sarà annullata; viceversa, se si applica il criterio cronologico, la norma precedente si considera abrogata e non sarà più applicabile anche in assenza di annullamento.
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