Missione diplomatica: differenze tra le versioni

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La missione diplomatica è un organo istituzionale, permanente e complesso, istituito con un trattato tra accreditante e accreditatario. Ad esso è preposto un ''capo missione''; se il capo missione ha il rango di [[ambasciatore]] o [[nunzio apostolico]], la missione prende il nome di ''[[ambasciata]]'' o, rispettivamente, ''nunziatura apostolica''; altrimenti prende il nome di ''legazione''. Va rilevato che, mentre in passato venivano istituite ambasciate solo presso gli stati più importanti e legazioni negli altri, oggi (la prassi si è affermata dopo la Seconda Guerra Mondiale) gli stati tendono ad istituire ovunque missioni con il rango di ambasciata. Nel [[Commonwealth]] delle Nazioni [[Gran Bretagna|britannico]], una missione diplomatica di uno Stato dell'organizzazione nell'altro è chiamata ''alto commissariato''.
 
Il rango della Missionemissione diplomatica viene stabilito nell'accordo fra i due Stati. Le missioni diplomatiche presso organizzazioni internazionali sono solitamente denominate [[rappresentanza permanente|''missioni'' (o ''rappresentanze'') ''permanenti'']], a prescindere dal grado del capo missione, detto ''rappresentante permanente''.
 
== Elementi costitutivi ==
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== Rapporto di missione diplomatica ==
Il Rapportorapporto di Missionemissione diplomatica è il vincolo giuridico che si annoda tra due Stati, quando l'uno di essi invia presso l'altro – previo il suo consenso – un proprio [[Agente diplomatico|Agenteagente]], al fine di svolgere funzioni connesse con le relazioni diplomatiche tra i due Stati stessi.
 
Il Rapportorapporto si forma tra Stato inviante e Stato ricevente avuto riguardo ai membri delle Missionimissioni diplomatiche permanenti (Ambasciateambasciate) ed in funzione, altresì, di quelle transeunti (Missioni speciali). Esso concerne sia l'Agente chiamato a dirigere la missione, che gli altri agenti destinati a costituire con lui la missione stessa. Plurime sono le procedure attraverso le quali il Rapporti di missione diplomatica si istituisce (gradimento e accreditamento), ma identica è l'essenza giuridica: l'indispensabile consenso, cioè, dello Stato ricevente.
 
=== Istituzione e scioglimento del rapporto ===
Con l'istituzione del Rapportorapporto di missione diplomatica, l'[[agente diplomatico]] è ammesso al godimento dello status diplomatico nella sua pienezza, mentre il suo scioglimento è possibile per un duplice ordine di cause. Ci sono, da un lato, quelle che pongono termine alla Missione intesa nel senso istituzionale del termine (es. rottura delle relazioni diplomatiche), dall'altro quelle che si riferiscono alla persona fisica dell'Agenteagente (es richiamo in patria o revoca della qualità di persona grata).
 
== Voci correlate ==