Corpo nazionale dei vigili del fuoco: differenze tra le versioni

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L'ordinamento dei ruoli del personale è regolato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, emanato ai sensi della [[legge delega]] 30 settembre 2004, n. 252; successivamente il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha provveduto ad un ulteriore riassetto delle funzioni e dei compiti dei vigili.
 
Il personale operativo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente o ufficiale di [[polizia giudiziaria (ordinamento italiano)|polizia giudiziaria]] ,<ref>Art. 8 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570; Art. 6 comma 2 d.lgs 8 marzo 2006, n. 139</ref> nonché di [[polizia amministrativa]].<ref>Art 19 comma 1 d.lgs 8 marzo 2006, n. 139</ref> Il decreto del presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85 ne ha disciplinato la consistenza organica, dando la facoltà al Ministero dell'interno di provvedere a nuove rideterminazioni in funzione di sopravvenute necessità.<ref>Art. 2 D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85</ref> Nonostante il personale abbia un [[rapporto di lavoro]] disciplinato dal CCNL del comparto "''Vigili del fuoco e soccorso pubblico''", istituito ai sensi della legge del [[2004]], è in linea generale oggetto di disciplina di [[diritto pubblico]].<ref>Art. 6 comma 1 d. lgs.8 marzo 2006, n. 139</ref>
 
L'organico è composto oltre che dai vigili, anche da personale non appartenente ai ruoli operativi e costituito da ruoli Tecnici, Amministrativo Contabili e Tecnico Informatici (SATI). Ne fanno parte anche i vigili discontinui che espletano servizi nei comandi di appartenenza sopperendo le carenze organiche.<ref>[https://www.concorsovigilidelfuoco.it/vigili-del-fuoco-discontinui/ ''Vigili del Fuoco Discontinui: chi sono e quali sono i loro compiti'' da concorsovigilidelfuoco.it, 8 settembre 2017]</ref> C'è da precisare che tali richiami in servizio non costituiscono [[rapporto d'impiego]] con il corpo.<ref>Art. 6 comma I d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.</ref>