Motivazione (diritto): differenze tra le versioni
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== I principi costituzionali ==
Nella [[Costituzione italiana]] ogni provvedimento giuridico deve prevedere una motivazione; l'art. 3 della legge n. 241/1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) ha poi imposto alle [[pubbliche amministrazioni]] l'obbligo di dare conto delle rispettive scelte, evidenziando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi ad ogni risoluzione adottata.
Nella [[costituzione italiana]] ogni provvedimento giuridico deve prevedere una motivazione: ciò vale in particolare per la giurisdizione<ref>Sulla presenza del medesimo principio anche a livello [[CEDU]], e sul rischio che dopo il Protocollo n. 14 si abbiano provvedimenti con motivazione – a seconda dei casi – occulta, sintetica, standardizzata o uniforme, v. Francesco Buffa [http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/tecniche-redazionali-deinbspprovvedimenti-dellanbspcorte_52.php ''Tecniche redazionali dei provvedimenti della Corte''], Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (''La Corte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).</ref>, affinché la [[sentenza]], l'[[ordinanza]] e il [[Decreto del giudice|decreto]] abbiano valore. La motivazione rende inoltre possibile il [[riesame]] in sede separata. Se la motivazione pecca di omissioni, insufficienze o contraddittorietà è possibile il ricorso alla [[corte suprema di cassazione|cassazione]] dopo la sentenza.▼
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Per quanto riguarda il [[codice di procedura civile]], con la motivazione devono essere presentate in maniera coincisa e chiara tutte le questioni riguardanti la causa.
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