Motivazione (diritto): differenze tra le versioni

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== I principi costituzionali ==
Nella [[Costituzione italiana]] ogni provvedimento giuridico deve prevedere una motivazione; l'art. 3 della legge n. 241/1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) ha poi imposto alle [[pubbliche amministrazioni]] l'obbligo di dare conto delle rispettive scelte, evidenziando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi ad ogni risoluzione adottata.
Nella [[costituzione italiana]] ogni provvedimento giuridico deve prevedere una motivazione: ciò vale in particolare per la giurisdizione<ref>Sulla presenza del medesimo principio anche a livello [[CEDU]], e sul rischio che dopo il Protocollo n. 14 si abbiano provvedimenti con motivazione – a seconda dei casi – occulta, sintetica, standardizzata o uniforme, v. Francesco Buffa [http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/tecniche-redazionali-deinbspprovvedimenti-dellanbspcorte_52.php ''Tecniche redazionali dei provvedimenti della Corte''], Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (''La Corte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).</ref>, affinché la [[sentenza]], l'[[ordinanza]] e il [[Decreto del giudice|decreto]] abbiano valore. La motivazione rende inoltre possibile il [[riesame]] in sede separata. Se la motivazione pecca di omissioni, insufficienze o contraddittorietà è possibile il ricorso alla [[corte suprema di cassazione|cassazione]] dopo la sentenza.
 
NellaCiò [[costituzionevale italiana]]ancor ognipiù provvedimento giuridico deve prevedere una motivazione: ciò vale in particolaredecisamente per la [[giurisdizione]]<ref>Sulla presenza del medesimo principio anche a livello [[CEDU]], e sul rischio che dopo il Protocollo n. 14 si abbiano provvedimenti con motivazione – a seconda dei casi – occulta, sintetica, standardizzata o uniforme, v. Francesco Buffa [http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/tecniche-redazionali-deinbspprovvedimenti-dellanbspcorte_52.php ''Tecniche redazionali dei provvedimenti della Corte''], Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (''La Corte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).</ref>,; affinché la [[sentenza]], l'[[ordinanza]] e il [[Decreto del giudice|decreto]] abbiano valore, occorre l'osservanza dell'obbligo di motivazione. LaSe il provvedimento tace su questioni di fatto, ciò integra una violazione di legge solo ove essa si traduca in una motivazione rendecompletamente inoltreassente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa; nel processo penale ciò possibile il [[riesame]] della misura cautelare, in sede separata rispetto al merito dell'accertamento di responsabilità. Se la motivazione pecca di omissioni, insufficienze o contraddittorietà è possibile il ricorso alla [[corte suprema di cassazione|cassazione]] dopo la sentenza.
 
Per quanto riguarda il [[codice di procedura civile]], con la motivazione devono essere presentate in maniera coincisa e chiara tutte le questioni riguardanti la causa.