Tribunale Amministrativo Regionale: differenze tra le versioni

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In generale, la [[giurisdizione]] dei TAR concerne la [[vizio di legittimità|legittimità]] (cioè la conformità o meno a regole giuridiche) di atti lesivi di [[interesse legittimo|interessi legittimi]], ma in casi eccezionali attiene anche al [[merito amministrativo|merito]] (vale a dire a valutazioni di opportunità dell'azione amministrativa). In alcune materie (la più importante è costituita dal [[pubblico impiego contrattualizzato|pubblico impiego]], nei limitati casi ancora oggi previsti dalla legge) tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi (posizioni dei singoli, tutelate dall'ordinamento in quanto coincidenti con un [[interesse pubblico]] generale), si estende ai [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]] (posizioni garantite in modo diretto nei confronti di altri soggetti, ai quali incombe un obbligo volto ad assicurare in via immediata il godimento del diritto stesso), la cui cognizione è normalmente sottratta al [[giudice]] amministrativo e riservata al giudice ordinario ([[tribunale]], ecc.).
 
Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di [[concorso|procedure concorsuali]], nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i [[magistrato|magistrati]], i [[militare|militari]], le [[polizia|forze di polizia]], i [[prefetto|prefetti]], i [[diplomatico|diplomatici]] e i [[università|docenti universitari]].
 
== Procedimento di ricorso ==