Gruppo elettrogeno: differenze tra le versioni

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* per potenze superiori a 25 kW anche possesso del [[certificato di prevenzione incendi]] (CPI) emesso dai vigili del fuoco; questi gruppi dovranno essere installati in conformità ai disposti del decreto del Ministero dell'interno 22/10/07 e dal 2011 del DM 13/07/2011 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi''
L'attività antincendio era la 64 dell'allegato al DM 16.02.1982 fino a novembre 2011. Nel DPR n. 151/01 risulta al numero 49 (cat. A da 25 a 350 kW, cat. B da oltre 350 a 700 kW, cat. C oltre 700 kW)
 
 
Per i gruppi elettrogeni di potenza superiore a 200 kW la Legge italiana prevede alcuni obblighi:
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