Organismo di diritto pubblico: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|giugno 2016}}
Un '''organismo di diritto pubblico''', secondo la [[legge]] [[Italia|italiana]] <ref>{{cita legge italiana|articolo=3|tipo=d.lgs.|numero=163|giorno=12|mese=03|anno=2006|titolo=Codice dei contratti pubblici}}.</ref>, indica un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] collettivo il quale, pur potendo assumere la veste formale di [[Persona_giuridica#Persone_di_diritto_privato|ente di diritto privato]] (anche [[Società (diritto)|societario]]), presenta indici sostanziali di [[pubblicità giuridica|pubblicità]] che ne comportano la sottoposizione a un regime differenziato – quello tipico delle "amministrazioni aggiudicatrici" alla cui categoria sono ricondotti – con conseguente applicazione delle regole dell'[[evidenza pubblica]].
Da un punto di vista definitorio, l'"organismo di diritto pubblico" è un [[ente]], dotato di [[personalità giuridica]], che viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non [[industria|industriale]] e [[commercio|commerciale]] e che, a tal fine, viene sottoposto a forme di influenza pubblica.
 
I parametri sostanziali che permettono di ritenere sussistente una forma di sottoposizione dell'ente alla dominanza pubblica possono essere di carattere funzionale o strutturale. In particolare, si ravvisa un'influenza pubblica nel caso in cui lo Stato o un altro ente o organismo pubblico finanzino in modo maggioritario l'attività dell'ente medesimo, oppure ne sottopongano a controllo la gestione o designino più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di [[vigilanza]].
 
== Cenni storici ==