Diritto penale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
RolloBot (discussione | contributi)
m Bot: Correzione di uno o più errori comuni
Riga 1:
{{F|diritto pubblico|arg2=diritto penale|aprile 2015}}
Il '''diritto penale''' è quella parte del diritto pubblico che eroga delle sanzioni penali a chiunque commetta delle condotte attive o passive che l'ordinamento giuridico riconosce come reati.
Il reato e'è qualsiasi atto o fatto che l'ordinamento riconosce come tale.
Qualsiasi reato è tale solo se previsto e riconosciuto dalla legge.
Secondo il principio di determinatezza, la pena deve essere comprensibile a tal punto di fare capire a tutti i soggetti quali sono i comportamenti leciti e quali sono quelli illeciti.
Vi deve essere una proporzione tra pena e delitto, la pena non puo'può essere sproporzionata rispetto al delitto commesso (principio di proporzionalita').
 
La legge penale è solo la legge ordinaria emanata dal parlamento, qualsiasi legge di rango inferiore è valida solo per mere specificazioni tecniche (ad esempio per stilare quali sono le sostante stupefacenti).
La legge penale è valida solo per l'avvenire, non si puo'può punire un fatto successo prima della entrata in vigore della legge, quindi la legge penale non ha carattere retroattivo.
 
Nel diritto penale italiano qualsiasi nuovo reato e misura di sicurezza deve essere introdotto nel codice penale modificando il suo organico (principio della riserva di codice).