Titolo confinario: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
Il cippo o il palo, sostanzialmente, servono come riconoscimento, a occhio nudo, di un [[confine]] qualora non lo si riesca a distinguere in altri modi: il titolo opera, in assenza di barriere naturali tra un luogo ed un altro, per indicare il discrimine tra l'ambito [[Territorio|territoriale]] di esercizio di due diverse [[proprietà (diritto)|proprietà]] o di due diverse [[Pubblica amministrazione|pubbliche potestà]]. Era molto utilizzato in passato (soprattutto tra il [[Medioevo]] e il [[XVIII secolo]] ma anche in altre epoche, per segnare il confine tra [[Stato|stati]] o [[Comune|comuni]]).
 
Poteva essere realizzato con "pietre fitte" (in [[Lingua latina|latino]] indicate come "''lapides terminales''") - blocchi in pietra conficcati nel terreno, recanti scritte - o opere lapidee più grandi, spesso ornate da [[modanatura|modanature]] e recanti gli [[Stemma|stemmi]] scolpiti delle proprietà contigue.
 
==Storia==
Il ruolo delle complesse pratiche di costruzione dei confini e di tracciamento delle linee di demarcazione "era ampiamente riconosciuto nel diritto romano. Una moltitudine di [[Agrimensura|agrimensori]], una figura «tecnica» emersa sul confine tra sacro e profano, era al lavoro nella Roma antica per rendere possibile l’istituzione della proprietà privata attraverso una ''limitatio'' (letteralmente, il tracciamento di un ''[[limes]]'', di un confine) della terra comune. Una volta istituita, la preservazione di questa proprietà, così come il giudizio sulle controversie tra proprietari, ha continuato a richiedere il lavoro degli agrimensori"<ref>S. Mezzadra e B. Neilson, ''Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale'', Bologna, [[Il Mulino]], 2014, pp. 369-370 (ed. digit.: 2014, doi: 10.978.8815/320544, Capitolo nono: Tradurre il comune, doi capitolo: 10.1401/9788815320544/c9).</ref>. Ciò avveniva nel quadro di quella che i giuristi romani chiamavano ''actio finium regundorum'' (azione di regolamento dei confini), molto più tardi entrata nel [[diritto civile]] moderno di numerosi paesi dell’Europa continentale<ref>Questa azione serviva "a ristabilire i confini fra fondi rustici vicini, e spettava solo in connessione con quella striscia di cinque piedi (''limes'') che, secondo le [[XII tavole]] e la ''lex Manilia'', doveva intercedere fra un fondo e l'altro": Giuseppe Provenza, ''Sull'azione di regolamento di confini'', Il Foro Italiano, Vol. 74, PARTE QUARTA: MONOGRAFIE E VARIETÀ (1951), pp. 75/76-81/82.</ref>.
 
==Note==