Oronzo Reale: differenze tra le versioni

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* l'art. 3 estendeva il ricorso alla custodia preventiva, sostituendo il precedente art. 238 c.p.p., anche in assenza di flagranza di reato, di fatto permettendo un fermo preventivo di 96 ore (48+48) entro le quali andava emesso decreto di convalida da parte dell'autorità giudiziaria;
* l'art. 5 – come modificato dall'art. 2 della legge n. 533/1977 – vieta l'uso del casco e di altri elementi potenzialmente atti a rendere in tutto o in parte irriconoscibili i cittadini partecipanti a manifestazioni pubbliche, svolgentisi in pubblico o in luoghi aperti al pubblico; esso è stato utilizzato negli anni 2000 anche per tentare di proibire ill'uso del [[velo islamicoburka]] in pubblico;
* l'art. 14, estendendo la previsione normativa dell'art. 53 c.p., consente alle forze dell'ordine di usare legittimamente le armi non solo in presenza di violenza o di resistenza, ma comunque quando si tratti di «impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».