Validità (diritto): differenze tra le versioni

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==Validità dell'atto giuridico==
La ''validità dell'atto giuridico'' con il quale viene esercitato un [[potere]] è la sua conformità alla norma; la validità è, dunque, la conformità della [[fattispecie]] alla norma. La difformità dalla fattispecie astratta prevista dalla norma è detta ''vizio'' dell'atto e determina la sua invalidità. In certi casi, peraltro, l'ordinamento, pur a fronte di una situazione di non conformità dell'atto alla norma, esclude la sua invalidità (pur prevedendo, eventualmente, altre conseguenze): si parla, in questo caso, di semplice ''irregolarità'' dell'atto.
 
La validità di un atto è collegata alla sua ''[[efficacia (diritto)|efficacia]]'' ma non coincide con essa. Un atto invalido, infatti, è privo di efficacia quando all'invalidità consegue la sua ''nullità''; se, invece, all'invalidità consegue l'''annullabilità'' dell'atto, lo stesso è suscettibile di ''annullamento'' ma, fintantoché questo non intervenga, è efficace ed, anzi, se, come spesso avviene, l'annullamento è soggetto ad un termine di decadenza, il suo decorso senza che sia intervenuto l'annullamento rende l'atto stabilmente efficace.