Segreto istruttorio: differenze tra le versioni

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→‎Differenze tra segreto istruttorio e investigativo: diamo a Nello ciò che è di Nello.
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{{vedi anche|Giornalismo#Pubblicazione_di_intercettazioni_telefoniche}}
 
Secondo alcune interpretazioni non comporta, quindi, alcuna violazione la pubblicazione del contenuto degli [[avviso di garanzia|avvisi di garanzia]], di verbali di interrogatorio e di ordinanze di perquisizione, anche quando accompagnate dalle trascrizioni delle intercettazioni e da altre fonti di prova, purché la pubblicazione, anche parziale, del contenuto degli atti non più coperti dal segreto abbia luogo dopo la conclusione delle indagini preliminari o il termine dell'udienza preliminare<ref>http://www.studiocataldi.it/articoli/23434-e-possibile-pubblicare-gli-atti-di-un-procedimento.asp</ref>. A presidio di tali limiti opera il reato di cui all'articolo 684 [[Codice penale italiano|c.p.]] ("Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale"), a proposito del quale, però, è stato notato: da Nello Rossi che "In altri Paesi ci sono giornali che hanno chiuso per le pesanti sanzioni economiche in cui sono incorsi per pubblicazioni "arbitrarie", cioè ''contra legem''. Ma in Italia il rischio è risibile, afferma sempre Nello Rossi, perché pagando una modesta oblazione si sana ogni violazione"<ref>http://www.repubblica.it/politica/2017/05/20/news/nello_rossi_in_italia_troppi_voyeur_a_caccia_di_telefonate_la_norma_del_ministro_non_fermera_gli_abusi_-165936284/</ref>.
 
==Note==