Natante: differenze tra le versioni

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[[File:Filicudi - Imbarcazione 01.jpg|thumb|Natante presso [[Filicudi]], [[Isole Eolie]]]]
Nell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no, sono definite '''natanti''' le unità da [[diporto]] a [[remo|remi]] e quelle il cui [[scafo]], misurato secondo le [[norma tecnica|norme]] armonizzate EN/[[ISO]]/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro [[propulsione]]. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
 
I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
 
==Regime giuridico==
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== Uso commerciale ==
I natanti da diporto possono essere impiegati ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tale uso commerciale è disciplinato, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
 
Tale uso commerciale è disciplinato, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
 
== Note ==