Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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In Italia, il '''Sottosegretario di Stato''' è l'un incarico didel [[Governo disciplinatodella dall'art.Repubblica 10Italiana|Governo della [[leggeRepubblica]] 23 agosto 1988, n. 400Collabora (''Disciplinae dell'attivitàassiste di Governo e ordinamentoil [[ministro della PresidenzaRepubblica del Consiglio dei ministri'').<ref>{{Cita legge italianaItaliana|tipo=leggeministro]], |anno=1988dal |mese=agostoquale |giorno=23può |numero=400ricevere, |titolo=il Disciplina dell'attivitàcoordinamento di Governoespresse edeleghe ordinamentodi della Presidenza del Consiglio dei ministri|articolo=}}materie.</ref>
 
Rientra nella seconda categoria dell'[[ordine delle cariche della Repubblica Italiana]].
 
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Sebbene non sia espressamente prevista dalla [[Costituzione italiana|Costituzione repubblicana del 1948]], la carica è stata conferita in tutti i governi repubblicani, fino ad arrivare, negli ultimi anni, a una vera e propria proliferazione dei sottosegretari che ha dato luogo a non poche critiche.
 
AttualmenteÈ è disciplinatadisciplinato dall'art. 10 della [[legge]] 23 agosto 1988, n. 400 (''Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri'').<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge |anno=1988 |mese=agosto |giorno=23 |numero=400 |titolo= Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri|articolo=}}.</ref>
==Nomina==
I sottosegretari di stato sono nominati con [[decreto del Presidente della Repubblica]], su proposta del [[Presidente del Consiglio dei ministri]], di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il [[Consiglio dei ministri]]. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri.