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==Controlli ufficiali e verifica del rispetto del disciplinare==
Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006, ''«gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 <nowiki>[regolamento relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali]</nowiki><ref>[http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/33492_1.pdf REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110516084441/http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/33492_1.pdf |data=16 maggio 2011 }}</ref>''»''.
 
In [[Italia]] la disciplina è prevista dal [[decreto delegato]] n. 297/2004, il quale reca le ''«disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92'' [ma il decreto deve ritenersi applicabile anche al regolamento (CE) n. 510/2006]<ref>Paolo Borghi, Luigi Costato, Sebastiano Rizzoli, Compendio di diritto alimentare: Il mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari - 8. Le DOP, le IGP e le STG. Pagine 216-230; CEDAM, 2011. ISBN 8813308531</ref>'', relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»''.<ref>[http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04297dl.htm Dlgs 297/04 - camera.it]</ref>