Sistema accusatorio: differenze tra le versioni

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Il '''sistema accusatorio''' è un modello di [[processo penale]], generalmente diffuso nei sistemi di ''[[common law]]'' e contrapposto al [[sistema inquisitorio]], adottato in vari [[ordinamenti giuridici]] in diversi [[Stati del mondo]].
 
Le origini di questo sistema risalirebbero nel medioevo, paralllelamente allo sviluppo del ''[[common law]]''.
== Il sistema accusatorio ==
 
== Caratteristiche ==
Nel sistema accusatorio il ''[[giudice]]'' ha un ruolo neutrale: sono le parti - colui che è stato accusato del [[reato]] (l'''accusato'', assistito dal suo ''difensore'') e chi lo accusa (<nowiki>l'</nowiki>''accusatore'') - ad avviare il processo e ad introdurre nello stesso le questioni di [[fatto giuridico|fatto]] e le relative [[prova (diritto)|prove]]; solo le prove così allegate possono essere esaminate dal giudice. Le parti hanno un ruolo attivo anche nell'esame delle prove, in particolare nell'interrogatorio dei testimoni (la cosiddetta ''cross-examination''). Compito del giudice è assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura e pronunciare la sentenza sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l'[[onere della prova]] grava sull'accusatore. Tutta l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante ''udienze'' alle quali è di regola ammesso ad assistere il pubblico.
 
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== Diffusione nel mondo ==
I due sistemi sono astrazioni teoriche: due estremi ideali tra i quali si collocano i sistemi realmente adottati dai vari ordinamenti. Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di [[common law]] (dove è noto come ''adversarial system'') ma ormai adottato anche in quelli di [[civil law]]. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di ''sistemi misti''.
{{organizzare|provenendo dalla vecchia voce "sistema accusatorio e inquisitorio" il paragrafo parla sia di sistema accusatorio che di [[sistema inquisitorio]]}}
I due sistemi sono astrazioni teoriche: due estremi ideali tra i quali si collocano i sistemi realmente adottati dai vari ordinamenti. Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di [[common law]] (dove è noto come ''adversarial system'') ma ormai adottato anche in quelli di [[civil law]]. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di ''sistemi misti''.
 
In particolare, in certi ordinamenti di civil law è prevista una fase preliminare del processo che si svolge dinnanzi ad un ''[[giudice istruttore]]'' e che presenta caratteristiche proprie del modello inquisitorio: il giudice istruttore, infatti, sebbene non inizi d'ufficio il processo (essendo comunque necessario l'esercizio dell'azione penale, di solito da parte del pubblico ministero) provvede alla raccolta delle prove, avvalendosi della polizia, e al loro esame. Se, in esito a tale fase ''istruttoria'', ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo ''rinvio a giudizio'', al quale segue una fase processuale che si svolge dinnanzi ad un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria.
 
=== Italia ===
Il processo penale italiano, disciplinato dai [[Codicecodice di Proceduraprocedura Penale|codicipenale diitaliano proceduradel 1988]] che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente inquisitorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
 
Il [[pubblico ministero]], infatti, resta un magistrato e "persegue l'interesse della legge, e quindi della giustizia. Egli raccoglie le prove affinché l'imputato possa essere dal giudice assolto o condannato, certo. Ma in realtà garantisce la correttezza del successivo giudizio, quindi avvalora con il suo operato l'attività del giudice. (...) Tuttavia, il [[Codice di procedura penale italiano|codice penale del 1988]] ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s'è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all'accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l'assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova”"<ref>[http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1085 G. Sgueo, ''Le indagini preliminari nell’evoluzione del procedimento penale: dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio'', Overlex].</ref>.