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A differenza della definizione di ''fonctionnaire'' in Francia<ref>J. ZILLER, ''Administrations comparées'', Paris, 1993, pp. 349 ss.: "L'un de contresens le plus couramment commis consiste en effet à comparer les effectifs de la fonction publique française à ceux du civil service britannique - quatre millions et demi d'agents d'un côté, un demi-million de l'autre -, et d'en conclure qu'il s'agit du reflet de deux conceptions opposées, étatique en France et libérale au Royaume-Uni; en réalité les effectifs d'agents des collectivités publiques sont plus élévés outre-Manche qu'en France ... Le civil service ne désigne en effet que les agents des services civils administratifs de l'Etat, et non ceux de toutes les collectivités publiques, comme c'est le cas des termes [[Funzione pubblica|fonction publique]] en France."</ref>, che designa la generalità dei [[Pubblica_amministrazione#Amministrazione_pubblica_e_funzione_pubblica|dipendenti pubblici]] assunti per [[concorso pubblico]], nel [[Regno Unito]] il ''civil servant'' ed in [[Italia]] il funzionario pubblico si distinguono dal mero ''agente''.
 
In quanto [[persona fisica]] attraverso la quale l'ente agisce, è agente anche il funzionario; ma lavorano alle dipendenze degli uffici pubblici anche altri addetti, che non esercitano funzioni (o non le esercitano con autonomia e [[discrezionalità]]) e, in generale, gli incaricati di attività meramente materiali: in questi casi si parla di ''meri agenti'' che, nel [[Regno Unito]], vengono assunti con contratti di diritto privato, mentre nel caso delle pubbliche amministrazioni italiane anche ad essi si applica l'obbligo di assunzione mediante concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione. L'istituzione di società strumentali ''in house'' - dotate di mandato operativo inclusivo dello "«svolgimento di funzioni ordinarie e straordinarie che devono ritenersi proprie della pubblica amministrazione"» - è stata individuata come una forma di "gestione in regime privatistico del personale dipendente", diretta proprio a conseguire la "«manifesta elusione dell’obbligo di concorso pubblico sancito dalla Costituzione"»<ref>[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00462347&part=doc_dc&parse=no&stampa=si&toc=no Legislatura 16ª - Senato della Repubblica, Disegno di legge N. 2040], relazione introduttiva.</ref>.
 
{{vedi anche|Precariato}}
 
Per assicurare l'indipendenza dei funzionari pubblici dai vertici politici dell'[[ente pubblico]] - e, quindi, la loro [[imparzialità]] - in molti ordinamenti (ad esempio in [[Francia]] o in [[Germania]]) essi hanno uno [[status]] particolare, diverso da quello degli altri dipendenti pubblici, caratterizzato da un rapporto di lavoro non regolato per via contrattuale ma interamente tramite atti di diritto pubblico ([[legge|leggi]], [[regolamento|regolamenti]] ecc.) e da una serie di garanzie.
<br>In [[Italia]], invece, i funzionari pubblici non avevano uno [[status]] differenziato dagli altri pubblici dipendenti prima degli anni novanta del [[XX secolo]], quando il rapporto di lavoro aveva natura pubblicistica per tutti i pubblici dipendenti, né lo hanno ora, che il rapporto di lavoro [[Pubblico_impiego#Privatizzazione_del_diritto_del_lavoro_pubblico_in_Italia|ha assunto natura privatistica]]: per tutti i pubblici dipendenti vige la competenza del [[giudice civile]] in ordine agli ''atti paritari'', in cui si negozia la controprestazione e lo stipendio; residua la competenza del [[Tribunale amministrativo regionale|giudice amministrativo]], per la disciplina speciale che regola l'attività d'ufficio (''atti d'imperio'') ed il reclutamento (essendo mantenuto l'obbligo di concorso pubblico per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Il funzionario italiano entra in un ambito tutto pubblicistico solo quando passa alla [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigenza]] oppure se appartiene ad alcune categorie speciali ([[prefetto (ordinamento italiano)|carriera prefettizia]], [[agente diplomatico|diplomatici]] ecc.).
 
In [[Italia]], invece, i funzionari pubblici non avevano uno [[status]] differenziato dagli altri pubblici dipendenti prima degli anni novanta del [[XX secolo]], quando il rapporto di lavoro aveva natura pubblicistica per tutti i pubblici dipendenti, né lo hanno ora, che il rapporto di lavoro [[Pubblico_impiego#Privatizzazione_del_diritto_del_lavoro_pubblico_in_Italia|ha assunto natura privatistica]]: per tutti i pubblici dipendenti vige la competenza del [[giudice civile]] in ordine agli ''atti paritari'', in cui si negozia la controprestazione e lo stipendio; residua la competenza del [[Tribunale amministrativo regionale|giudice amministrativo]], per la disciplina speciale che regola l'attività d'ufficio (''atti d'imperio'') ed il reclutamento (essendo mantenuto l'obbligo di concorso pubblico per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Il funzionario italiano entra in un ambito tutto pubblicistico solo quando passa alla [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigenza]] oppure se appartiene ad alcune categorie speciali ([[prefetto (ordinamento italiano)|carriera prefettizia]], [[agente diplomatico|diplomatici]] ecc.).
==== Funzionari onorari ====
Nel [[diritto amministrativo]] italiano sono definiti amministratori pubblici<ref>Quindi equiparati a vari fini, volta a volta specificati dalla normativa quando li elenca insieme: v. articolo 14 del [[Legge_Severino#Decreto_legislativo_33.2F2013|Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33]], sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.</ref> tanto i titolari di organi politici ([[capo dello stato]], membri del [[governo]] ecc.) quanto i dirigenti o funzionari titolari di uffici amministrativi sottoposti alla loro direzione. Questi ultimi prestano servizio per lo Stato o l'ente pubblico in modo professionale, quale loro attività lavorativa, mentre i titolari di organi politici sono ''funzionari onorari'', che prestano servizio non a titolo professionale<ref>Il che non esclude che anch'essi possano essere remunerati per la loro attività, ma senza che questo emolumento (e gli eventuali altri che dovessero essere accordati a mandato esaurito) possa essere considerato espressione di un rapporto di lavoro: "Infatti: 1. Non si entra in Parlamento per concorso ma perché si è eletti. 2. La durata del mandato parlamentare non è stabilita da un contratto di lavoro ma dalle elezioni politiche che di norma si svolgono ogni cinque anni. 3. Nel caso dei [[Vitalizio del parlamentare|vitalizi]] il loro ammontare decresce in proporzione agli anni di contribuzione. 4. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, a differenza delle pensioni ordinarie, può essere sospeso o ridotto temporaneamente in tutti i casi di incompatibilità che valgono per i parlamentari in carica. 5. L'equilibrio tra contributi versati e assegni previdenziali percepiti è impossibile perché è fisso e stabilito dalla Costituzione il numero di coloro che versano (945 parlamentari) mentre il numero di coloro che percepiscono è sempre superiore e cresce costantemente al variare del tasso di ricambio dei parlamentari deciso dai cittadini con il loro voto": [http://www.ilparlamento.eu/wp-content/uploads/2018/04/Nota-Questori-Senato-1.pdf ''Senato: vitalizi, incontro Questori-Associazione. La nota di Falomi'', 26.04.2018], pp. 3-4.</ref>.