Codice penale italiano del 1889: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Sottotitolo immagine corretto da “il codice panale” a “il codice penale”.
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 25:
 
[[File:Giuseppe Zanardelli iii.jpg|thumb|right|Ritratto di [[Giuseppe Zanardelli]]]]
Il Codice Zanardelli era un codice di impronta nettamente [[liberalismo|liberale]]: oltre a riaffermare i fondamentali principi di garanzia di derivazione [[illuministi]]ca, non ammetteva l'[[estradizione]] (neppure dello straniero) per i reati politici (pur prevedendone alcuni), eliminò i [[lavori forzati]], abbassò le pene, previde le attenuanti generiche, proibì l'imputazione dei minorenni (tra i 14 e i 18 anni, prima invece giudicabili), tranne nel caso fossero ritenuti dal tribunale come capaci di intendere e volere al livello di un adulto.<ref name=elab>[http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/musio/cap1.htm#h2 ''L'elaborazione del Codice Rocco - 2 - Il codice penale del 1889 e le correnti riformatrici di fine secolo''].</ref><ref>[http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/basilio/cap4.htm#n14 ''L'imputabilità del minore''].</ref> Distingueva l'[[aborto]] dall'[[infanticidio]],; tuttavia, recependo la vecchia normativa che tutelava l'individuo formato più di quello ancora in formazione, riteneva l'infanticidio meno grave dell'omicidio, ma solo laddove il fatto fosse commesso "per causa d'onore" e su di un bambino che non fosse nato "da più di cinque giorni" e comunque non fosse ancora iscritto allo stato civile. In questo caso era assimilato all'aborto.<ref>[http://www.filodiritto.com/articoli/2012/05/linfanticidio/ ''L'infanticidio''].</ref> Diminuiva le pene per i reati di parola come il [[vilipendio alla religione]] e alla persona del Rere. La [[bigamia (ordinamento penale italiano)|bigamia]] diveniva invece un delitto contro l'istituzione familiare, considerata pilastro della società, e non contro la fedeltà, concetto religioso.<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/bigamia_res-0d628bfb-8bac-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/ Bigamia - Treccani].</ref>
 
Prevedeva la libertà provvisoria in attesa di giudizio, tranne che per i rei colti in flagrante, i sospettati di delitti contro lo Stato e gli imputati di reati fiscali e di rapine, oltre che di coloro che non avevano lavoro o, se disoccupati, un domicilio stabile.<ref>Articolo 206 del codice penale del 1889.</ref> In caso di liberazione, esentandone gli imputati poveri, veniva stabilita una [[cauzione]] (sarà mantenuta dal codice penale successivo solo per reati di lieve entità).<ref>Articoli 310-segg.</ref>