Società di investimento a capitale variabile: differenze tra le versioni

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Commissariamento
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Le azioni della SICAV, il cui valore viene determinato secondo le modalità previste dallo statuto, possono essere, a scelta del sottoscrittore, nominative o al portatore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto indipendentemente dal loro numero. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione e l'assemblea ordinaria non prevedono un ''[[quorum]]'' costitutivo.
== Presupposti per la costituzione ==
La SicavSICAV può essere costituita previa autorizzazione della [[Banca d'Italia]], sentita la [[ConsobCommissione nazionale per le società e la Borsa|CONSOB]]. Le condizioni fondamentali per il rilascio dell'autorizzazione sono:
 
* adozione della forma della [[società per azioni]];
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* possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità e professionalità;
* previsione, nello statuto, dell'oggetto esclusivo dell'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni.
 
== SICAV multicomparto ==
Nascono dall'esigenza di realizzare più comparti d'investimento per ognuno dei quali potrà essere emessa una particolare categoria di azioni. Ogni comparto finisce col costituire un patrimonio autonomo.