Costituzione siciliana del 1812: differenze tra le versioni

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=== L'abolizione del feudalesimo ===
L’articolo XI delle “Basi” della Costituzione siciliana decretava ''“che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in [[Allodio|allodii]], conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze”''. Se è vero dunque che scomparve il feudalesimo, i baroni ne uscirono tuttavia persino rafforzati rispetto a prima. Con il suddetto decreto avevano infatti ottenuto di non dover più sottostare a legami di vassallaggio con il sovrano e di poter godere delle proprie terre in quanto proprietà private, che, oltre ad essere esenti da qualsiasi onere, potevano continuare ad essere tramandate in famiglia conservando titoli e onorificenze: di fatto da feudi si passò a parlare di [[Latifondo|latifondi]]. Per questo motivo la Costituzione siciliana del 1812 è stata voluta fortemente dai baroni, i quali ne trassero solamente dei vantaggi e sin da subito, vedendo tale possibilità, avevano cercato di sminuire la feudalità definendola “rancida”, dichiarandosi pronti ad abbandonarla proponendo il passaggio alla nuova legge.<ref>Salvo Di Matteo, [http://www.storiamediterranea.it/portfolio/storia-dellantico-parlamento-di-sicilia-1130-1849-con-un-inedito-del-marchese-di-villabianca-i-parlamenti-piu-clamorosi-del-regno-1189-1798/ ' 'Storia dell’Antico parlamento di Sicilia (1130-1849)''. con un inedito del Marchese di Villabianca, ''I parlamenti più clamorosi del regno (1189-1798)''], Graficreo, 2012, pp. 94-95.</ref>
 
=== La suddivisione amministrativa ===