Polizia giudiziaria (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Spostamento da polizia giudiziaria
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La '''polizia giudiziaria''', in [[Italia]], indica una [[funzione pubblica]], esercitata da soggetti appartenenti alle [[forze di polizia italiane]] e da parte di determinati [[funzionari]] della [[pubblica amministrazione italiana]], in tale ultimo caso nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
 
== Il fondamento normativo ==
L'importanza svolta dai soggetti che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria trova riscontro nella previsione costituzionale secondo cui "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria" <ref>Art. 109 Cost.</ref>, la quale disegna un modello di disponibilità diretta tra polizia giudiziaria e magistratura al fine di garantire la legalità dell'azione penale <ref>G. D'Elia, Magistratura, polizia giudiziaria e Costituzione, Giuffrè, Milano, 2002</ref>. L'origine di questa prescrizione costituzionale, peraltro rara nel panorama comparato, nasce dall'esigenza fortemente avvertita dal Costituente italiano in seguito agli abusi commessi dal precedente regime fascista durante il periodo monarchico-statutario.
 
Secondo l'[[s:it:Pagina:Italia, Repubblica - Costituzione, testo originale.pdf/15|art. 109]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".<br />
Tale disposizione trova riflesso nell'art. 55 del codice di procedura penale<ref>{{cita web|url = https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/art109.html|titolo = Dispositivo dell'art. 109 Costituzione|urlarchivio = https://archive.today/20150502102224/https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/art109.html|dataarchivio = 2 maggio 2015|urlmorto = no|accesso = 5 maggio 2019}}</ref>, il quale stabilisce che "La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Aggiunge, al comma 2, che essa "svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria".
 
Nella soluzione originariamente presentata da [[Giovanni Leone]], la Polizia Giudiziaria avrebbe dovuto essere composta composta da carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza. Egli affermò che:
 
{{citazione|La polizia giudiziaria oggi è composta da carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza. Ora, ciascuno di questi tre organismi dipende per proprio conto dalla propria amministrazione. I carabinieri dipendono, in condominio, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa; la guardia di finanza, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle finanze; la pubblica sicurezza soltanto dal Ministero dell'interno. Ora, per quanto attiene alla disciplina, alla carriera, al personale di questi tre organi, sono i tre Ministeri testé citati che dispongono del destino di questi tre corpi. Per quanto attiene alle particolari funzioni della polizia giudiziaria, che sono una aggiunta alle altre attribuzioni, queste particolari funzioni saranno espletate alla dipendenza dell'autorità giudiziaria, nel senso che gli organi di polizia giudiziaria hanno il dovere di obbedire agli ordini dell'autorità giudiziaria solo nei limiti delle attribuzioni della polizia giudiziaria.<ref>{{cita web | autore = Giuseppe Battarino | url = http://www.questionegiustizia.it/articolo/autorita-giudiziaria-e-polizia-giudiziaria-ritorno-alla-costituzione_13-12-2018.php | titolo = Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria: ritorno alla Costituzione | data = 13 dicembre 2018 | urlarchivio = https://archive.today/20190428081738/http://www.questionegiustizia.it/articolo/autorita-giudiziaria-e-polizia-giudiziaria-ritorno-alla-costituzione_13-12-2018.php | dataaarchivio = 5 maggio 2019 | urlmorto = no | accesso = 5 maggio 2019 | dataarchivio = 28 aprile 2019 }}</ref>}}
 
== Organizzazione ==
Presso ogni ''[[Procura della Repubblica (ordinamento italiano)|Procura della Repubblica]]'' vi sono delle ''sezioni di polizia giudiziaria'', costituite da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria previenti da vari corpi delle [[forze di polizia italiane]], e ''servizi di polizia giudiziaria'', costituiti presso i singoli corpi, a disposizione della [[autorità giudiziaria italiana]], per attività investigative.
 
Il [[codice di procedura penale italiano]], all'art. 57, elenca i soggetti cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria (funzioni ben distinte da quelle di pubblica sicurezza), dividendoli in:
 
* agenti di polizia giudiziaria
* ufficiali di polizia giudiziaria
 
 
== Funzioni ==