Sequestro probatorio: differenze tra le versioni

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L'autorità giudiziaria competente dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). Laddove non sia possibile l'intervento tempestivo dell'Autorità giudiziaria è consentito agli ufficiali di Polizia giudiziaria (nonché, in casi di particolare necessità ed urgenza, agli agenti di PG, ex art. 113 disp. att. c.p.p.) sequestrare i medesimi beni prima che essi si disperdano nelle more dell'intervento del Pubblico Ministero (art. 354 c.p.p.).
 
Fondamentale è il Decreto motivato a pena di nullità, che deve indicare, le cose sequestrate, il nesso tra cose sequestrate e il reato, lo scopo probatorio che vuole essere raggiunto con il sequestro. Copia del decreto motivato è rilasciata alla persona interessata.
Fondamentale importanza svolge la motivazione del decreto di sequestro, essendo essa ciò che consente di valutare la sussistenza dei requisiti di legge e, dunque, la legittimità del provvedimento
N.b. se il sequestro, probatorio e non, è disposto a seguito di perquisizione non necessita di decreto motivato ma basta indicare il decreto che dispone la perquisizione ai fini della validità del sequestro stesso. Nel caso in cui la perquisizione si dichiari invalida, le cose sequestrate saranno utilizzabili comunque come mezzo di prova sempre se aventi un nesso con il reato. Fanno sempre eccezione i sequestri effettuati durante le perquisizioni vietate che rendono inutilizzabili le cose sequestrate es. I documenti oggetto della difesa in luogo di perquisizione nello studio del difensore.
 
== Oggetto ==