Ratifica: differenze tra le versioni

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==Diritto internazionale==
La ratifica è una delle quattro fasi che compongono il procedimento normale''in oforma solenne'', necessarioper lo più utilizzato per stipulare i trattati internazionali. Tale procedimento comincia con la fase dei [[negoziati]], cui seguono la [[firma]] o [[parafatura]], che non vincolano ancora lo Stato ma si limitano a garantire l'autenticità del testo firmato e approvato dai plenipotenziari; vi è poi la ratifica, che avviene con diversi procedimenti interni e lo [[scambio delle ratifiche]], che consente agli Stati contraenti di conoscere gli esiti del processo di adesione al trattato delle controparti. Inoltre, affinché l'applicazione dei [[Trattato_internazionale|trattati]] possa essere invocata dinanzi agli organi delle [[Nazioni Unite]], è necessaria la registrazione presso il [[Segretariato delle Nazioni Unite]].
 
L’ulteriore attività dello Stato rappresentato, per perfezionare la stipula, può chiamarsi ratifica, accettazione, approvazione, notificazione o accessione, ed è compiuta usualmente da un soggetto diverso (organo costituzionale o di diritto interno) dal plenipotenziario: il coinvolgimento del [[Parlamento]] è una costante, anche se nel Regno Unito la "madre di tutti i Parlamenti" fino al 2010 disponeva di un potere cognitivo meramente eventuale e, a tutt'oggi, esso è piuttosto ridotto rispetto all'autorizzazione parlamentare alla ratifica presente nelle principali democrazie moderne.
Oltre a tale procedimento, nel diritto internazionale classico si ha anche un [[Trattato_internazionale#Accordi_in_forma_semplificata|procedimento in forma semplificata]] che si limita ad attribuire alla firma dei [[plenipotenziari]] piena volontà vincolante dello Stato.
 
Esperito i diversi procedimenti interni avviene lo scambio delle ratifiche, che consente agli Stati contraenti di conoscere gli esiti del processo di adesione al trattato delle controparti. Inoltre, affinché l'applicazione dei [[Trattato_internazionale|trattati]] possa essere invocata dinanzi agli organi delle [[Nazioni Unite]], è necessaria la registrazione presso il [[Segretariato delle Nazioni Unite]].
 
Oltre a tale procedimento, nel diritto internazionale classico si ha anche un [[Trattato_internazionale#Accordi_in_forma_semplificata|procedimento in forma semplificata]] che si limita ad attribuire alla firma dei [[plenipotenziari]] piena volontà vincolante dello Stato. Gli accordi in forma semplificata vedono lo stesso negoziatore impegnare lo Stato con la sola firma ovvero con lo “scambio di strumenti” (note o lettere)<ref>Marchisio, ''Sulla competenza del Governo a stipulare in forma semplificata i trattati internazionali'', in ''Rivista di diritto internazionale'', 1975.</ref>; anche in tali casi, comunque, la successiva notifica successiva tra i ministeri degli esteri degli Stati firmatari svolge le funzioni di pubblicità proprie dello scambio delle ratifiche, oltre a sanare spesso l'assenza di credenziali specifiche del plenipotenziario.
 
==Diritto italiano==