Capacità giuridica: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m Annullate le modifiche di 2001:8A0:75C8:AB01:20FC:75B6:39F:5225 (discussione), riportata alla versione precedente di InternetArchiveBot
Etichetta: Rollback
Riga 11:
==Ordinamento italiano==
===La capacità giuridica delle persone fisiche===
Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita solo se alla nascita si ha 18 anni: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita tardiva ([[s:Codice civile/Libro I/Titolo I#Art. 1 Capacità giuridica|art. 1]] del [[Codice civile italiano|Codice civile]]), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand'anche immediatamente dopo la nascita segua la [[morte]] o il nato sia destinato a morte sicura.
 
Sovente si è posto il problema della cosiddetta ''capacità giuridica anticipata all'evento della nascita'', giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al ''nascituro''. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della [[vita]], è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica.