Vizi del consenso: differenze tra le versioni

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* Può darsi, ad esempio, che le due parti non abbiano acconsentito allo stesso identico patto, ma vi sia, in concreto, un'asimmetria grave e profonda tra quello che le due parti si rappresentavano come oggetto della loro volontà e quanto effettivamente ottenuto.
* Può parimenti darsi il caso che le volontà delle parti non si siano perfettamente incontrate, poiché, poniamo, la risposta a una proposta contrattuale sarebbe dovuta pervenire tramite una modalità di comunicazione, ma ciò non si è verificato o si è verificato in modo impreciso.
 
* Si può poi verificare l'ipotesi in cui una parte costringa l'altra ad acconsentire a una proposta contrattuale prendendone materialmente la mano e guidandola con pura violenza fisica alla sottoscrizione di un documento, oppure ottenendo il suo consenso tramite le più varie forme di violenza morale.
 
* Può parimenti verificarsi il caso in cui una parte induca o determini l'altra a concludere un contratto, tramite artifici o raggiri o incutendole un timore di particolare gravità.
 
I primi due casi rappresentano le ipotesi tipiche dell'errore, inteso ora come errore-vizio del consenso e ora come errore ostativo a che la corretta comunicazione del consenso giunga al destinatario designato. Affinché possa essere giuridicamente rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto cui esso si riferisce, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
 
Il terzo caso riguarda invece l'intervento della violenza nella stipulazione contrattuale. Esso si articola in due sottoipotesi: la prima, puramente di scuola, è quella della violenza fisica che conduca alla stipulazione di un contratto; in un simile caso si ritiene concordemente che il contratto sia nullo, in quanto la violenza esercitata annulla la volontà di chi sottoscriva sotto la brutale coazione altrui. La seconda ipotesi, invece, è quella della violenza morale: vale qui il brocardo ''[[Coactus, tamen voluit]]'', che mette in evidenza come colui che fu coartato alla stipulazione comunque, inevitabilmente la volle. Questa parziale volontà determina una annullabilità del contratto, piuttosto che una sua immediata nullità.
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* per i casi in cui la volontà non c'era, come nel caso del costringimento fisico, vi deve essere un rimedio giurisdizionale che testimoni la originale mancanza di volontà; il rimedio in questione è l'azione di [[nullità (ordinamento civile italiano)|nullità]].
 
* per i casi in cui volontà c'era, ma si atteggiava come claudicante e viziata, il rimedio deve elidere il consenso esistente, tutelando, in qualche modo, chi, dalla sua posizione di terzo, avesse fatto [[legittimo affidamento]] sul suo permanere in esistenza. Il rimedio è detto azione di [[annullamento (diritto)|annullamento]].
 
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La '''violenza''' consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole per cui il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, oppure avrebbe stipulato in condizioni diverse.
 
Il '''dolo''' si ha quando un contraente è indotto a raggiri o inganni per stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe stipulato in condizioni diverse (dolo incidente)
 
Genericamente, si potrebbe dire che questi tre istituti sono vicini ad altri strumenti di tutela riconosciuti nel nostro ordinamento civile. Vi sono infatti altri casi in cui la volontà contrattuale, pur venuta in essere, presenta una sintomatologia di vizio. Primariamente si può leggere l'art. 428, in cui si tutela chi abbia esternato una volontà in stato di [[incapacità di intendere o di volere]]. Secondariamente, si può leggere la disciplina dell'[[incapacità legale]], ovvero [[interdizione (diritto)|interdizione]], [[inabilitazione]], [[amministrazione di sostegno]] come un altro caso in cui, qualora uno dei soggetti sottoposti al provvedimento di limitazione in questione esterni una volontà, lo faccia in maniera viziata. Naturalmente tali istituti hanno le loro forti peculiarità e sono qui ricordati per completezza.
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==Voci correlate==
*[[Effetto del falso consenso]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
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